in data 15 ottobre 2007 ho acquistato una casa (iva agevolata 4%) posta allo stato grezzo e parzialmente accatastata come soffitta.Nel luglio 2008 sono cominciati i lavori di finitura (in corso d'opera) con dia datata marzo 2008.Vorrei sapere:

1. E' vero che se non prendo la residenza entro un anno devo restituire la differenza dal 4 al 10% dell'imposta?

2. E' vero che non posso "scaricare" la rata di mutuo perchè trattasi di stato grezzo e non di abitazione?

3. E' vero che per lo stesso motivo al punto 2, non essendo presente nessun tipo di impianto termico-sanitario, non posso usufruire ne del 36% sulle ristrutturazioni, ne del 55% per il risanamento energetico?

1 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 5/9/08 08:31

La detrazione IRPEF del 19% degli interessi passivi pagati in relazione ai mutui ipotecari stipulati per l'acquisto dell'unità immobiliare (non necessariamente già ristrutturata) da adibire ad abitazione principale, di cui all'art. 15 comma 1 lett. b) del TUIR.

Qualora il mutuo sia stato contratto per l'acquisto di un immobile in relazione al quale vengano successivamente effettuati lavori di ristrutturazione edilizia, comprovati dalla relativa concessione edilizia o da atto equivalente, per usufruire della detrazione degli interessi passivi l'immobile deve essere adibito a dimora abituale entro due anni dall'acquisto. In tal caso, il beneficio decorre dalla data in cui l'immobile è adibito a dimora abituale.
L'attestazione del rispetto di tale condizione può avvenire:
• di regola, sulla base delle risultanze dei registri anagrafici;
• oppure, poiché l'abitazione principale non coincide necessariamente con la residenza anagrafica, sulla base di un'apposita autocertificazione resa dal contribuente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nella quale attesta che dimora abitualmente in un luogo diverso da quello risultante dai registri anagrafici.
In quest'ultima ipotesi resta fermo che, ai sensi dell'art. 41 del suddetto D.P.R. n. 445/2000, l'Amministrazione finanziaria, in fase di controllo, può verificare nei confronti del contribuente la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni penali indicate nell'art. 76 del medesimo D.P.R.

Nel caso di mancata residenza entro i termini stabiliti, si perde il 6% in più vi sono sanzioni (30% dell'imposta) e interessi di mora.

 
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