L'emissione della fattura da parte di un soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione non è riconducibile alla fattispecie (prevista dall’art. 41, comma 3, D.P.R. n. 633/1972) dell'emissione di fattura recante indicazioni incomplete o inesatte, né a quella (di cui all'art. 21, comma 2, n. 1, dello stesso decreto) di omissione dell'indicazione dei soggetti tra cui è effettuata l'operazione, ma deve essere qualificata come fatturazione di un'operazione soggettivamente inesistente, per la quale deve essere versata la relativa imposta, non essendo consentita la detrazione di fatture emesse da chi non è stato controparte nel rapporto riguardante l'operazione fatturata.


(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 01/08/2008, n. 20968)

0 commenti:

 
Top