Anche nell’ipotesi in cui una società abbia optato per il regime di contabilità presso terzi (ai sensi dell’abrogato art. 27, D.P.R. n. 633/1972), il versamento deve essere sempre essere relativo al mese precedente, anche se il calcolo dell’imposta dovuta è basato su annotazioni eseguite per il secondo mese precedente. Non vi è alcuna ragione per ritenere che al diverso calcolo dell’imposta da versare (giustificato dal fatto della non pronta disponibilità della documentazione contabile quando la contabilità viene eseguita non nell’ambito della stessa azienda) debba corrispondere anche un diverso termine per effettuare il versamento dell’imposta stessa, ciò che non sarebbe legittimato da alcuna plausibile esigenza, né di ordine formale, né di ordine pratico.
Lo ribadisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21192/2008: la scelta della società contribuente di avvalersi dell’opzione per la liquidazione mensile dell’imposta sulla base delle annotazioni eseguite nel secondo mese precedente (tenendo la contabilità presso terzi), non comporta affatto un diverso termine per effettuare il versamento dell’imposta stessa. La stessa norma, infatti, prevedeva espressamente che la liquidazione dell’IVA, e quindi il suo versamento, dovesse essere effettuata entro il 18 di ciascun mese seguente anche nell’ipotesi in cui la società avesse optato per il regime di contabilità presso terzi.

(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 06/08/2008, n. 21192)

Fonte: IPSOA

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