1 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 12/1/08 16:51

In base all'art.2, comma 450 lett.c) non vi devono essere più spese di surroga.

Difatti lo stesso recita testualmente che la surrogazione: "comporta il trasferimento del contratto di mutuo esistente, alle condizioni stipulate tra il cliente e la banca subentrante, con l’esclusione di penali o di altri oneri di qualsiasi natura. Non possono essere imposte al cliente spese o commissione per la concessione del nuovo mutuo, per l’istruttoria e per gli accertamenti catastali.”

 
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