I contratti di borsa sono soggetti all'imposta di registro e gli atti di trasferimento delle quote sociali scontano sia l'imposta di registro sia l'imposta di bollo. L'Agenzia delle Entrate chiarisce il corretto trattamento - ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo - degli atti pubblici e privati autenticati che riguardano la negoziazione di quote di partecipazione in società, tenendo conto dell'indirizzo giurisprudenziale espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 25087/2006.

(Circolare Agenzia delle Entrate 28/12/2007, n. 75/E)

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