Buon giorno!
Ho una domanda:
Sono traduttrice e l'anno scorso ho lavorato solo con la ritenuta d'acconto/cessione di diritti.
Secondo Lei dovrò rivolgermi a un commercialista per la dichiarazione dei redditi o posso farcela anch'io da sola a compilare i relativi moduli?
Grazie.
1 commenti:
Sicuramente può farcela da sola.
Riportiamo il dettaglio della Sezione I del modello:
"Redditi di lavoro dipendente e assimilati. In questa sezione vanno indicati nei righi da C1 a C3:
• i redditi di lavoro dipendente e di pensione;
• i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera. Vedere al riguardo in Appendice il punto 2 della voce “Stipendi,
redditi e pensioni prodotti all’estero”;
• le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell’INPS
o di altri Enti; in Appendice alla voce “Indennità e somme erogate dall’INPS o da altri Enti“ sono elencate, a titolo esemplificativo,
le indennità più comuni;
• le indennità e i compensi, a carico di terzi, percepiti dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale
qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge
devono essere riversati allo Stato;
• i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993, nonché l’ammontare imponibile
erogato della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 nel caso di riscatto esercitato ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett.
c) del D.Lgs. n. 124/93, che non dipenda dal pensionamento dell’iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità
o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (c.d. riscatto volontario);
• i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
• le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni
sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d’acconto;
• i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti
agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;
• le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale
(tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori
di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione. Vedere, al riguardo, in Appendice
la voce “Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito“;
• le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata
(le indennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirle risulta da atto di data certa anteriore all’inizio
del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa);
• le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica; gli assegni corrisposti dall’Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7°
giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari; gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento
dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti dall’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia per il sostentamento
dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa
Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate;
• i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle AA.SS.LL. con contratto di lavoro dipendente
(ad esempio biologi, psicologi, medici addetti all’attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all’emergenza
sanitaria territoriale, ecc.);
• le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione a rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali svolti senza vincolo di subordinazione
e di impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita. Tra i compensi rientrano anche quelli
percepiti per:
– cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
– collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d’autore;
– partecipazioni a collegi e a commissioni.
Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazioni
che rientrino:
a) nell’oggetto proprio dell’attività professionale esercitata dal contribuente in ragione di una previsione specifica dell’ordinamento
professionale (ad esempio compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l’ufficio di amministratore, sindaco o
revisore di società o enti) o di una connessione oggettiva con l’attività libero professionale resa (compensi percepiti da un ingegnere
per l’amministrazione di una società edile);
b) nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente resa dal contribuente;
c) nell’ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni
sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.
Si ricorda che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi derivanti
da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti dall’artista o professionista, al coniuge, ai figli affidati o
affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti. Nella casella di colonna 1 riportare il codice:
‘1’ se si indicano redditi di pensione. Si precisa che il titolare di trattamenti pensionistici integrativi (ad es. quelli corrisposti dai fondi
pensione di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993) non deve riportare alcun codice;
‘2’ se si indicano redditi di lavoro dipendente o assimilati derivanti da contratti a tempo determinato. A tal fine si precisa che nelle
annotazioni del CUD 2007 è fornita l’informazione sulla tipologia del contratto di lavoro (se a tempo determinato o indeterminato);
‘3’ se si indicano compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili che hanno raggiunto l’età prevista
dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia, in conformità a specifiche disposizioni normative. In tal caso,
se il reddito complessivo del contribuente risulta superiore a euro 9.296,22 al netto della deduzione per l’abitazione
principale e le relative pertinenze, i suddetti compensi saranno assoggettati ad Irpef e all’addizionale regionale e comunale
all’Irpef.
Si ricorda che se il contribuente ha percepito solo compensi di cui al codice 3, per i quali si siano applicate le ritenute a titolo
d’imposta e di addizionale regionale nelle misure previste, è esonerato dalla presentazione della dichiarazione. La casella di colonna 2 va barrata esclusivamente se si indicano redditi di lavoro dipendente o assimilati per i quali il TFR
non sia applicabile (ad esempio i soggetti con redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative compresi i lavori
a progetto e le collaborazioni occasionali, i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000)
ovvero non venga erogato alla cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio taluni lavoratori del settore edile e del settore
dell’agricoltura).
Tale casella è utile per individuare, nell’ambito dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, quelli per i quali non è previsto l’istituto
civilistico del trattamento di fine rapporto (TFR). Questa informazione infatti è necessaria, per il soggetto che presta l’assistenza
fiscale, al fine di attribuire correttamente la deduzione dei contributi o premi eventualmente versati per la previdenza complementare
(rigo E23).
Nella colonna 3 indicare l’importo dei redditi percepiti (punto 1 del CUD 2007 o del CUD 2006).
Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 3, a colonna 3 riportare la somma dell’importo del punto 1 del CUD 2007 e quanto
indicato nelle annotazioni relativamente ai compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili che hanno raggiunto
l’età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia, in conformità a specifiche disposizioni normative.
In presenza di un CUD 2007 che certifichi, oltre a redditi per lavori socialmente utili, anche altri redditi di lavoro dipendente, è
necessario compilare distinti righi.
In un rigo deve essere esposto l’importo desunto dalle annotazioni del CUD 2007 relativo ai compensi per lavori socialmente utili,
aumentato della quota esente se indicata, ed occorre riportare il codice 3 nella relativa casella di colonna 1.
Nell’altro rigo deve essere esposto l’importo del punto 1 del CUD 2007, ridotto del valore indicato nel rigo precedente; l’importo
così ottenuto deve essere aumentato della quota esente qualora indicata nelle annotazioni.
In presenza di un CUD 2007 che certifichi un reddito di lavoro dipendente e un reddito di pensione per i quali è stato effettuato
il conguaglio, occorre compilare due distinti righi, individuando i relativi importi dalle annotazioni del CUD 2007. In questo caso,
nel rigo C4 riportare a colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 3 del CUD 2007 e a colonna 2 il
numero dei giorni di pensione indicato nel punto 4 del CUD 2007.
Se il contribuente ha percepito sia redditi di lavoro dipendente o assimilati per i quali è previsto l’istituto civilistico del TFR, che redditi
per i quali non è previsto ed il datore di lavoro ha effettuato il conguaglio di tali redditi, è necessario compilare due distinti righi.
In un rigo deve essere riportato l’importo desunto dalle annotazioni del CUD 2007, relativo ai redditi certificati per i quali è
riconosciuto il TFR, nell’altro rigo l’importo indicato nel punto 1 del CUD 2007, ridotto di quanto già esposto nel rigo precedente.
Per questo secondo rigo deve essere inoltre barrata la casella di colonna 2.
Il rigo C4 è suddiviso in due colonne:
• nella colonna 1, indicare il numero dei giorni relativo al periodo di lavoro dipendente o assimilato, per il quale è prevista la deduzione
per i lavoratori dipendenti (365 per l’intero anno). In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi
settimanali e gli altri giorni non lavorativi; vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neanche differita
(ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni).
In caso di rapporto di lavoro part time le deduzioni spettano per l’intero periodo ancorché la prestazione lavorativa venga resa
per un orario ridotto.
In particolare, se è stato indicato un solo reddito di lavoro dipendente o assimilato, si può tener conto del numero dei giorni indicato
nel punto 3 del CUD 2007 o del CUD 2006.
Se sono stati indicati più redditi di lavoro dipendente o assimilati esporre nel rigo C4, colonna 1, il numero totale dei giorni
compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.
In Appendice alla voce “Periodo di lavoro - casi particolari” sono contenute ulteriori precisazioni per il calcolo dei giorni che
danno diritto alle deduzioni per lavoro dipendente in caso di contratti a tempo determinato, di indennità o somme erogate dall’INPS
o da altri enti e di borse di studio;
• nella colonna 2, indicare il numero dei giorni relativi al periodo di pensione, per il quale è prevista la deduzione per i pensionati
(365 per l’intero anno).
In particolare, se è stato indicato un solo reddito di pensione, si può tener conto del numero dei giorni indicato nel punto 4 del
CUD 2007. Se sono stati indicati più redditi di pensione, esporre in colonna 2 il numero totale dei giorni tenendo conto che i
giorni compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.
Se sono stati indicati oltre a redditi di lavoro dipendente anche redditi di pensione, la somma dei giorni riportati in colonna 1 ed
in colonna 2 non può superare 365, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola e
che per i redditi di lavoro dipendente la deduzione è più favorevole rispetto a quella per redditi di pensione.
Ad esempio:
• redditi di lavoro dipendente dal 1° gennaio al 28 febbraio (giorni di lavoro dipendente = 59)
• redditi di pensione dal 1° marzo al 31 dicembre (giorni di pensione = 306)
• redditi di lavoro dipendente dal 1° settembre al 31 dicembre (giorni di lavoro dipendente = 122)
a colonna 1 indicare il totale dei giorni di lavoro dipendente pari a 181 (59 + 122);
a colonna 2 indicare i giorni di pensione relativi al periodo per il quale non sono stati percepiti redditi di lavoro dipendente pari
a giorni 184 (dal 1° marzo al 31 agosto)."
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