L'art. 2, commi da 1 a 17 del D.L. n. 262/2006 prevede diverse novità finalizzate a rendere più agevole il recupero da parte del Fisco dei crediti tributari. Il legislatore ha dunque inteso rendere più incisiva l'attività di riscossione nei confronti dei contribuenti "morosi".
L'ambito applicativo delle novità è particolarmente esteso. L'intervento riguarda innanzitutto la possibilità di pignoramento che non è più limitata ai soli crediti da rapporti di lavoro, ma è stata estesa a tutti i crediti vantati dal debitore verso terzi (comma 6). Una seconda modifica (comma 7) riguarda l'attribuzione agli agenti della riscossione dei medesimi poteri prima riservati ai soli funzionari dell'Agenzia delle Entrate per l'attività di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva.
Il successivo comma 8 ha modificato le modalità di richiesta di informazioni a soggetti terzi , debitori a loro volta nei confronti del soggetto iscritto a ruolo, delle somme da loro stessi dovute al creditore. Le novità previste dal D.L. n. 262/2006 rendono concretamente attuabile la procedura concernente la richiesta delle predette informazioni che, come concepita, era praticamente attuabile con risultati del tutto insufficienti.
Il comma 9 prevede, poi, il "blocco" dei pagamenti che deve effettuare la pubblica amministrazione, se di importo superiore a 10.000 euro, verso soggetti debitori nei confronti dell'erario con somme iscritte a ruolo almeno pari al predetto importo.
I commi 13 e 14 prevedono la possibilità di compensare i crediti di imposta richiesti a rimborso dal contribuente con le somme iscritte a ruolo a carico di quest'ultimo soggetto. Da una prima, ma affrettata lettura delle disposizioni, sembra che la novità sia favorevole ai contribuenti. Tuttavia sarà agevole dimostrare come tale possibilità di compensazione sia stata prevista nell'esclusivo interesse dell'erario al fine di semplificare la riscossione delle somme iscritte a ruolo (cfr. infra). Un ulteriore giro di vite riguarda, poi, anche gli aggi e le spese. Infatti, con una modifica dell'art. 17 del D.Lgs n. 241/1997 è stato previsto che all'Agenzia delle Entrate spetta il rimborso degli oneri sostenuti per il servizio di riscossione di contributi e premi di cui al citato art. 17.


Pignoramento dei crediti verso terzi

Al fine di rendere più agevole l'attività di "recupero" dei crediti tributari nei confronti dei contribuenti "morosi" il comma 6 ha sostituito integralmente l'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973. Tale disposizione contiene le "regole tributarie" per effettuare il "pignoramento dei crediti verso terzi" .
Alla luce del testo normativo novellato l'atto di pignoramento non deve essere circoscritto al quinto dello stipendio. La richiesta di effettuare il pagamento all'agente della riscossione può quindi essere rivolta a qualsiasi soggetto.
Secondo l'art. 72-bis citato, ad eccezione per i crediti pensionistici e quanto previsto dall'art. 545 del Codice di procedura civile "l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione …, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede".
Il debitore nei confronti del terzo iscritto a ruolo dovrà effettuare il pagamento direttamente all'agente della riscossione:

a) entro quindi giorni dall'avvenuta notifica dell'atto di pignoramento con riferimento alle somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato precedentemente rispetto alla predetta data di notifica;
b) alle diverse scadenze, per le restanti somme.

In buona sostanza per i debiti pregressi già scaduti il debitore del soggetto iscritto a ruolo dovrà effettuare il pagamento in favore dell'erario entro un temine breve (quindici giorni). Invece per i debiti non ancora scaduti l'atto di pignoramento deve rispettare le scadenze pattuite tra i due soggetti. Ad esempio se l'atto di pignoramento viene notificato il 30 giugno del 2007, ed il soggetto iscritto a ruolo matura il diritto a percepire il proprio credito nei confronti di un terzo il 30 settembre del medesimo anno, l'erario non potrà ordinare al terzo di anticipare il pagamento del debito rispetto alla naturale scadenza del 30 settembre.


Ispezioni e verifiche presso terzi

L'art. 2, comma 7 del D.L. n. 262/2006 ha attribuito agli agenti della riscossione la possibilità di esercitare le facoltà ed i poteri previsti dagli artt. 33 del D.P.R. n. 600/1973 e 52 del D.P.R. n. 633/1972. Al verificarsi di certe condizioni gli agenti della riscossione possono accedere presso i locali commerciali e professionali dei creditori di chi ha un debito nei confronti dell'erario. La nuova disposizione può trovare applicazione qualora:

• il debitore sia moroso per somme iscritte a ruolo
• tali somme siano complessivamente superiori venticinquemila euro.
In realtà, secondo un'interpretazione strettamente letterale della disposizione, sembra che la possibilità di esercitare i nuovi poteri sia dovuta ad una situazione di morosità con riferimento a somme che, in futuro, potranno essere riscosse mediante ruolo. Ad esempio, se il contribuente non ha pagato l'Irpef non v'è dubbio che persistendo la situazione di morosità il tributo sarà iscritto a ruolo. Conseguentemente sembra che, sin dal momento in cui il pagamento non è stato effettuato, quindi, anche prima della formazione del ruolo, gli agenti della riscossione siano in grado di esercitare i nuovi poteri. Tuttavia tale interpretazione non può essere condivisa.
L'espressione utilizzata dal legislatore "morosità nel pagamento di importi da riscuotere mediante ruolo" vuol semplicemente significare che la somma a debito deve essere effettivamente iscritta a ruolo. Solo in questo caso gli agenti della riscossione potranno far valere le nuove attribuzioni.
La disposizione è finalizzata ad acquisire copia di tutta la documentazione utile all'individuazione dell'importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti terzi. Gli agenti della riscossione non possono però agire in completa autonomia, ma devono chiedere un'autorizzazione preventiva al direttore generale. Nel caso in cui dalla documentazione acquisita gli agenti della riscossione abbiano notizia di eventuali crediti vantati verso terzi dal soggetto iscritto a ruolo, potranno utilizzare tutti i nuovi strumenti a loro disposizione, dopo l'avvenuta approvazione del D.L. n. 262/2006, per riscuotere le predette somme. Ad esempio potranno effettuare un pignoramento del credito presso terzi ordinando al debitore del soggetto iscritto a ruolo di effettuare il pagamento direttamente in loro favore.


La richiesta di informazioni al debitore

L'agente della riscossione, al fine di rendere più efficace l'attività svolta, prima di procedere ad un pignoramento presso terzi, può chiedere al debitore del soggetto iscritto a ruolo una serie di informazioni. In particolare tale richiesta dovrà essere effettuata in base a quanto previsto dall'art. 75-bis del D.P.R. n. 602/1973 come modificato dall'art. 2, comma 8 del D.L. n. 262/2006.
La disposizione stabilisce che, decorsi senza alcun esito sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l'agente della riscossione può chiedere a soggetti terzi , debitori di colui che a sua volta è debitore nei confronti dell'erario per una somma iscritta a ruolo, di indicare per iscritto e nei dettagli le somme e le cose da loro dovute al creditore.
Il testo normativo così modificato prevede che per l'esecuzione dell'adempimento la richiesta fissi un termine non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della stessa.
In caso di inadempimento troverà applicazione la sanzione prevista dall'art. 10 del D.Lgs n. 471/1997. L'importo irrogabile è compreso tra un minimo 2.065 ed un massimo di 20.658 euro. Si tratta della penalità che solitamente viene irrogata dall'erario in caso di omessa o infedele trasmissione di dati, notizie e documenti richiesti nell'ambito dei poteri di accertamento ai fini Iva e per le imposte sui redditi. A tal proposito deve precisarsi che si considera omessa la trasmissione non eseguita entro il termine prescritto.
Il soggetto competente ad applicare la predetta sanzione è il locale ufficio dell'Agenzia delle Entrate. La competenza deve essere individuata facendo riferimento al domicilio fiscale del soggetto
Da ultimo deve segnalarsi che se viene riscontrata la violazione degli obblighi da parte del terzo, la sanzione deve essere contestata con le medesime regole stabilite dall'art. 16 del D.Lgs n. 472/1997 concernente le violazioni tributarie.

Il "blocco" dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni

Il comma 9 ha aggiunto all'interno del D.P.R. n. 602/1973 l'art. 48-bis in base al quale, al verificarsi di determinate condizioni, i pagamenti che la pubblica amministrazione deve effettuare in favore del contribuente iscritto a ruolo vengono sospesi. Sotto il profilo soggettivo la norma riguarda:

• le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165;
• le società a prevalente partecipazione pubblica.

Il D.L. n. 262/2006 ha innanzitutto previsto una procedura che i predetti soggetti devono osservare prima di effettuare i pagamenti di qualsiasi natura purché l'importo a loro debito sia superiore a diecimila euro. In particolare deve essere verificato, anche telematicamente, prima di effettuare il pagamento, se il beneficiario "e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo". Nel caso in cui tale verifica fornisca un esito positivo deve essere sospeso il pagamento segnalando la circostanza all'agente della riscossione territorialmente competente ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
La disposizione in commento, pur essendo entrata in vigore dal 1° gennaio 2007 non è pienamente operativa. Le pubbliche amministrazioni e le società a partecipazione pubblica non sono ancora in grado di sospendere, anche in presenza di tutte le condizioni stabilite dalla legge, i pagamenti. Infatti l'effettiva applicazione della nuova procedura sarà possibile solo dopo l'emanazione di un apposito regolamento di attuazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

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