La Manovra Finanziaria del 2007 prevede alcune misure che rendono più difficili le compensazioni dei crediti tributari con i debiti d'imposta. Tuttavia la stessa "manovra"' introduce ulteriori possibilità di compensazione anche al di fuori dei modelli F24.
La prima modifica normativa è contenuta nel Disegno di legge relativo alla Finanziaria e riguarda esclusivamente i soggetti titolari di partita Iva. Secondo le nuove disposizioni, i professionisti e le imprese che intendono compensare i crediti risultanti dalle dichiarazioni con uno o più debiti tributari, per importi superiori a 10.000 euro, saranno obbligati ad inviare una richiesta preventiva al fisco . I contribuenti dovranno attendere il giorno 15 del mese di presentazione dell'istanza e se il fisco non avrà fornito una risposta negativa sarà possibile effettuare la compensazione . E' chiaramente intuibile che il "nuovo sistema" determinerà, in qualche misura, non poche limitazioni al ricorso del "meccanismo" delle compensazioni.
La seconda modifica normativa è contenuta nel D.L. n. 262/2006. In questo caso la scelta del legislatore è stata in senso contrario. Infatti la novità consiste nella possibilità di compensare i crediti di imposta richiesti a rimborso con le somme iscritte a ruolo. La modifica normativa ha una portata particolarmente ampia in quanto precedentemente la compensazione poteva essere effettuata solo all'interno dei modelli F24. Ora, invece, possono essere oggetto di compensazione i debiti tributari iscritti a ruolo .


L'ambito applicativo della disposizione

L'art. 2, comma 12 del D.L. n. 262/2006 subordina la possibilità di compensare i crediti di imposta con le somme iscritte a ruolo al verificarsi di una serie di presupposti. Innanzitutto i predetti crediti devono essere gestiti dall'Agenzia delle Entrate . Si deve ad esempio trattare dei crediti relativi ad Irpef, Ires, Irap, , imposta di registro, etc.
La seconda condizione riguarda la preventiva richiesta di rimborso. Pertanto se i predetti crediti sono, ad esempio, "riportati a nuovo" all'interno delle rispettive dichiarazioni non sarà possibile effettuare la compensazione con altri debiti d'imposta iscritti a ruolo. Tuttavia deve osservarsi come la disposizione in commento non preveda ulteriori limitazioni. Pertanto l'operazione potrà essere effettuata sia con riferimento ai rimborsi richiesti in sede di dichiarazione annuale, ma anche in relazione ai rimborsi "extra-dichiarazione". Ad esempio se il contribuente effettua per errore un maggiore versamento dell'imposta di registro e presenta apposita istanza di rimborso potrà essere attivata, anche in questo caso, la procedura di cui al comma 12 in rassegna.
La possibilità di compensazione riguarda tutti i debiti iscritti a ruolo dall'Agenzia delle Entrate, quindi non solo le imposte, ma anche le sanzioni e gli interessi. Tuttavia l'ambito di applicazione delle disposizioni è particolarmente ampio. Pertanto appare condivisibile l'orientamento di coloro che ritengono possibile la compensazione con le somme iscritte a ruolo da altre Agenzie Fiscali, come ad esempio le Dogane, ovvero da enti previdenziali quali l'Inps . D'altra parte tale possibilità si desume direttamente dall'art. 2, comma 13 in base al quale "Le altre Agenzie fiscali e gli enti previdenziali possono stipulare una convenzione con l'Agenzia delle entrate per disciplinare la trasmissione, da parte di quest'ultima, della segnalazione di cui al citato art. 28-ter, comma 1, anche nel caso in cui il beneficiario di un credito d'imposta sia iscritto a ruolo da uno dei predetti enti creditori".


L'attivazione della procedura di compensazione

La fase di attivazione della procedura non coinvolge i contribuenti. L'iniziativa spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate che, "in sede di erogazione di un rimborso d'imposta" verifica preventivamente se il contribuente risulta iscritto a ruolo. Nel caso in cui tale verifica sortisca un esito positivo l'Agenzia deve "bloccare" il rimborso segnalando all'Agente della riscossione che ha in carico il ruolo l'esistenza del credito. Conseguentemente, al fine di effettuare la compensazione, mette a disposizione dell'Agente la somma che, in mancanza dell'iscrizione a ruolo, sarebbe stata oggetto di rimborso.
Da un'interpretazione letterale della disposizione sembra che la segnalazione all'Agente non possa essere effettuata a discrezione dell'Amministrazione Finanziaria. Appare più corretto ritenere la sussistenza di un obbligo in tal senso . La ratio della disposizione può in prima battuta essere individuata in una semplificazione che il legislatore ha voluto riconoscere ai contribuenti. Si potrebbe sostenere che il legislatore abbia voluto impedire con la nuova disposizione l'erogazione integrale di un rimborso, da una parte ed il permanere del debito iscritto a ruolo a carico del contribuente. Il mezzo più sicuro per esigere dal contribuente la somma sottoposta a riscossione coattiva è dato, quindi, dall'effettuazione della compensazione. Il contribuente potrà così ottenere solo la somma residua dopo aver assolto la sua "pendenza" nei confronti dell'erario, ma in realtà il punto merita un successivo approfondimento (infra) . Tuttavia l'esistenza di una richiesta di rimborso e di un importo iscritto a ruolo darà luogo, automaticamente, al blocco del rimborso. Sembra dunque possibile che un rimborso anche elevato possa essere sospeso a causa di un debito iscritto a ruolo di esiguo ammontare. La disposizione, quindi, almeno da questo punto di vista, sembra tutt'altro che favorevole ai contribuenti.


Le mansioni dell'Agente della riscossione

L'Agente della riscossione, dopo che avrà ricevuto la segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, dovrà notificare all'interessato una proposta di compensazione . In conseguenza della predetta proposta deve essere sospesa la procedura di esecuzione . Il contribuente è tenuto a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare la proposta.
In caso di risposta affermativa l'Agente versa al soggetto creditore l'importo iscritto a ruolo prelevandolo dalle somme che l'Agenzia delle Entrate gli mette a disposizione in misura equivalente al credito chiesto a rimborso. A tal proposito deve osservarsi come la disposizione in commento non preveda, almeno espressamente, attraverso quale forma il contribuente debba manifestare la volontà di accettare la proposta.
In alternativa il contribuente potrebbe rifiutare la compensazione. Pertanto, quale conseguenza, cessa la sospensione della procedura di esecuzione. Tale effetto si produce anche laddove il contribuente manifesti la volontà di accettare la proposta tardivamente, quindi oltre il termine di sessanta giorni. Nel caso di rifiuto, però, non è chiaro se l'Agente della riscossione possa procedere legittimamente ad effettuare il pignoramento del credito d'imposta trattenendo, quindi, le somme ricevute dall'Agenzia delle Entrate . In caso di risposta affermativa la scelta che il contribuente potrebbe effettuare risulterebbe, però, solo teorica. Infatti o accetta la compensazione, oppure subisce il pignoramento del credito. Da questo punto di vista la disposizione sembra essere un valido strumento per esigere immediatamente gli importi dei tributi iscritti a ruolo, per il tramite di una "compensazione volontaria" ovvero, in caso di rifiuto, attraverso il pignoramento del credito richiesto a rimborso. Deve essere poi ricordato che in caso di rifiuto della proposta, ovvero decorso il termine di sessanta giorni, l'Agente della riscossione comunica telamaticamente all'Agenzia delle Entrate che l'interessato non ha aderito alla proposta di compensazione.


Le spese della procedura e l'entrata in vigore

Per quanto riguarda gli oneri della procedura, deve essere ricordato come all'agente spetti il rimborso della spese relative alla notifica effettuata nei confronti del contribuente della proposta di compensazione. Inoltre lo stesso agente ha diritto ad ottenere un rimborso forfetario determinato in misura pari a 19,37 euro per ogni pratica.
L'entrata in vigore delle disposizioni sarà comunque subordinata all'emanazione di un provvedimento di attuazione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

0 commenti:

 
Top