Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea della direttiva n. 2006/112/CE, l'Iva comunitaria viene rivista e semplificata. Tale rielaborazione (recast o rifusione) si è resa necessaria per tenere conto delle diverse modifiche che l'hanno interessata nel corso degli anni, per correggere alcuni errori linguistici e per apportare un numero ridotto di modifiche sostanziali.

La maggior parte dei cambiamenti sono strutturali (gli articoli sono diventati 414 contro i 38 della VI direttiva - raggruppati in 15 titoli e 12 allegati) e redazionali e servono a correggere errori e divergenze linguistiche. Ad esempio il termine "deduzione", più volte utilizzato impropriamente nelle disposizioni, è stato sostituito con il termine "detrazione".

L'articolo 399 prevede inoltre che il controvalore nelle monete nazionali degli importi in Euro è determinato in base al tasso di conversione dell'euro applicabile al 1° gennaio 1999.

Gli Stati membri che hanno aderito alla UE dopo tale data e che non hanno adottato l'Euro utilizzano il tasso di conversione dell'euro applicabile alla data della loro adesione.

Tutte le modifiche interpretative e redazionali (correzioni di errori) sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2007.

La rifusione è stata l'occasione per apportare anche un numero ridotto di modifiche sostanziali, alle quali gli Stati membri devono conformarsi entro il 1° gennaio 2008.

1. Prestazioni di servizi effettuate da intermediari

In base all'art. 44, il luogo delle prestazioni di servizi effettuate da un intermediario che agisce in nome e per conto terzi (intermediario con rappresentanza) è il luogo di effettuazione dell'operazione principale.

Tuttavia, quando il destinatario della prestazione di servizi resa dall'intermediario è identificato ai fini dell'IVA in uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio è effettuata tale operazione, il luogo della prestazione resa dall'intermediario si considera situato nel territorio dello Stato membro che ha attribuito al destinatario il numero d'identificazione IVA con il quale il servizio gli è stato reso.

In Italia tale disposizione è già stata recepita con la Finanziaria 2007.
Il Dpr 633/72 con l'aggiunta della lettera f-quinquies) all'articolo 7, comma 4, stabilisce che le prestazioni di intermediazione diverse da quelle afferenti le operazioni elencate nella lettera d) dell'articolo 7, comma 4, del Dpr 633/72, le operazioni di trasporto intracomunitario di beni, di cui all'articolo 40, comma 5, del Dl 331/93, e le operazioni accessorie ai trasporti intracomunitari di beni, di cui al successivo comma 6, si considerano effettuate in Italia qualora le operazioni oggetto di intermediazione si considerano ivi effettuate, a meno che il committente non sia un soggetto passivo in uno Stato appartenente all'Unione europea.

Precisa, inoltre, che i servizi in commento (principalmente relativi a intermediazione su cessioni di beni mobili, intermediazioni di agenzie di viaggio nonché intermediazioni di servizi vari come noleggio mezzi di trasporto, trasporto di persone e trasporti diversi da quelli intracomunitari) si considerano comunque effettuati in Italia se il committente è ivi soggetto passivo Iva.

2. Prodotti soggetti ad accisa

Sono considerati «prodotti soggetti ad accisa» i prodotti energetici, l'alcol e le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, quali definiti dalle disposizioni comunitarie in vigore, ma non il gas fornito dal sistema di distribuzione di gas naturale e l'energia elettrica.

3. Servizi di telecomunicazioni

L'art. 59, par. 1, stabilisce l'uso del criterio dell'utilizzazione o dell'impiego effettivi per i servizi di telecomunicazione forniti a persone non soggetti passivi stabilite o domiciliate o abitualmente residenti in uno Stato membro, da un soggetto passivo che abbia stabilito la sede della propria attività economica o disponga di una stabile organizzazione a partire dalla quale sono resi i servizi fuori della Comunità o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, sia domiciliato o abitualmente residente fuori della Comunità.

Infine la rielaborazione (art. 171 della direttiva 2006/112 citata) ha previsto il diritto al rimborso IVA anche per i soggetti esteri che hanno effettuato in Italia operazioni assoggettate ad imposta con il meccanismo del reverse-charge (autofattura da parte del cessionario designato debitore d'imposta) anche se la normativa italiana (art. 38-ter Dpr 633/72) non prevede questa possibilità.

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