In tema di processo tributario trova applicazione il "principio di non contestazione", inteso come onere di contestazione tempestiva con il corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati o non contestati del tutto e della pacificità del fatto in mancanza di contestazione, atteso che si tratta di principio generale che informa tutto il sistema processuale civile, in ragione del carattere dispositivo del processo, che la ragionevole durata dei procedimenti impone alle parti la responsabile collaborazione, che avviene attraverso la delimitazione della materia realmente controversa, e che l'art. 1 D. Lgs. n. 546 del 1992 richiama, per quanto diversamente non disposto, le norme del codice di procedura civile, senza che sussista alcuna incompatibilità con la stessa costruzione del processo tributario come impugnazione annullamento dell'atto impositivo.

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