L'articolo 1, al comma 333, prevede anche novità con riferimento ai compensi per l'attività di assistenza fiscale svolta da professionisti. In particolare, a decorrere dal 2006 sarebbe istituito un diritto per i professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro a ricevere un compenso per l'assistenza fiscale svolta nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati.
Interessanti anche le modifiche relative all'infortunistica sul lavoro (articolo 1, comma 782) riguardanti aspetti quali la gestione speciale dell'Inail, le conseguenze dirette di silicosi e asbestosi, la rendita per inabilità permanente per infortunio in agricoltura, l'assicurazione infortuni e malattie professionali nell'industria e in agricoltura, lo speciale assegno continuativo per coniuge e figli superstiti del titolare della rendita per inabilità permanente e l'assegno di incollocabilità.
Alcune disposizioni riguardano anche la categoria professionale degli intermediari assicurativi: in particolare, l'articolo 1, comma 1351, prevede che agenti e mediatori di assicurazione e riassicurazione, banche, intermediari finanziari, Sim e Poste Italiane Spa che agiscano come intermediari di assicurazione siano esonerati dall'obbligo di versare, su un apposito e separato conto, i premi ad essi pagati e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati tramite l'intermediario medesimo. L'esonero è comunque legato a una fideiussione bancaria di una capacità finanziaria del 4% dei premi incassati, e comunque non inferiore a 15mila euro.
Di particolare interesse sono anche quelle disposizioni che riguardano le retribuzioni di dirigenti esterni e titolari di incarichi pubblici, introdotte dal comma 593 dell'articolo 1. In tal caso, si prevede che la retribuzione dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni, dei consulenti, dei membri di commissioni e di collegi e dei titolari di qualsiasi incarico corrisposto dallo Stato non possano superare quella del primo presidente della Corte di Cassazione. Contestualmente, a fini di controllo e di trasparenza, è prevista la pubblicazione di tali dati sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato con l'indicazione nominativa del destinatario e dell'ammontare del compenso (viene prevista anche come obbligatoria la comunicazione a Governo e Parlamento).
Con riferimento all'ambito delle imposte, l'articolo 1, comma 312, prevede l'esenzione dall'IVA per le prestazioni socio-sanitarie rese a persone svantaggiate.
Per quanto riguarda la tassazione delle locazioni e delle cessioni immobiliari, i commi 330 e 331 dell'articolo 1 prevedono che siano escluse dall'elenco delle operazioni esenti da IVA le locazioni di fabbricati a uso abitativo effettuate in attuazione dei piani di edilizia abitativa convenzionata, dalle imprese costruttrici o che hanno effettuato interventi di recupero edilizio. Sono escluse, secondo la Finanziaria 2007, anche le cessioni di fabbricati non strumentali effettuate dalle stesse imprese (per effetto di tale modifica le imprese indicate potranno detrarre l'IVA pagata sugli acquisti).
Infine alcune modifiche riguardano anche l'IVA su prestazioni alberghiere e su somministrazione di alimenti e bevande, e sono disposte dai commi 304 e 305 dell'articolo 1. In tal caso è prevista una detraibilità dell'IVA relativa a prestazioni alberghiere e alla somministrazione di alimenti e bevande in occasione di convegni, congressi ed eventi simili (per l'anno 2007 queste detrazioni spettano nella misura del 50%).

0 commenti:

 
Top