Le prestazioni d’opera, consistenti soltanto in contributi professionali, fornite dagli associati in partecipazione che non esercitano abitualmente altre attività di lavoro autonomo, sono irrilevanti ai fini Iva, anche se effettuate prima del 23 febbraio 2003, data dell’entrata in vigore della norma che ne ha previsto l’esenzione, l’articolo 5, comma 2-bis) del Dl n. 282/2002.

A ispirare l’emanazione della circolare 4/E del 22 gennaio, l’insufficiente chiarezza della disposizione legislativa sull’assoggettabilità all’imposta dei compensi percepiti in relazione a prestazioni svolte anteriormente al 23 febbraio 2003. Per dissolvere la perplessità, l’agenzia delle Entrate ha interessato l’Avvocatura generale dello Stato che ha espresso un parere sostanzialmente favorevole all’estensione retroattiva della norma. Un parere coerente con quanto scritto nell’articolo 4.4 della sesta direttiva comunitaria (attualmente articolo 10, direttiva 112/2006) che, in riferimento a questo genere di attività, riconosce, all’interno del rapporto, l’esistenza di "elementi di subordinazione". Una prestazione indipendente e, pertanto, fuori dal campo di applicazione dell’Iva.

Nella circolare, infine, l’invito agli uffici delle Entrate coinvolti in contenziosi sull’argomento a riesaminare, caso per caso, le controversie ancora in corso ed, eventualmente, abbandonarle.

Fonte: Agenzia Entrate

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