La conservazione sostitutiva dei documenti analogici non può prescindere dalla fase di acquisizione dell'immagine degli stessi dal supporto cartaceo, al fine di garantire che le fatture scambiate tra le parti siano perfettamente identiche ai documenti conservati. E’ quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate.

(risoluzione n. 14/e del 21 gennaio 2008 )

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