In alcune recenti sentenza emesse dalle Commissioni tributarie (Vicenza, Parma, Reggio Emilia) viene affermato che il decreto legge n. 258/2006 dispone solo per il futuro e non ha valenza retroattiva. Non inciderebbero, pertanto, sulle istanze di rimborso dell’imposta già presentate e su contenziosi già pendenti avanti al giudice tributario. Le Commissioni enfatizzano l’importanza di documentare, così come richiesto dalla norma, che l’autoveicolo fosse stato effettivamente utilizzato nell’esercizio dell’impresa.
Fonte: Fiscoetasse
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