In tema di Iva, il secondo comma dell'articolo 8 del Dpr 633/1972, così come integrato e modificato dal Dl 746/1983 e dall'articolo 2, comma secondo, della legge 28/1997, consente a talune categorie di soggetti ("esportatori abituali") con volume d'affari per cospicua parte costituito da operazioni verso l'estero (cessioni all'esportazione e operazioni assimilate di cui agli articoli, primo comma, lettere a e b, 8-bis, 9, 71 e 72 del Dpr 633; cessioni intracomunitarie e prestazioni di servizi nei confronti di soggetti passivi in altro Stato membro non soggette a imposta a norma dell'articolo 40, commi 5, 6, 8 e 9, e 58 del Dl 331/1993) di effettuare acquisti e importazioni di beni e servizi senza il pagamento dell'imposta.

Il beneficio della non imponibilità a Iva è subordinato alla condizione che l'ammontare dei corrispettivi delle cennate operazioni annotate per l'anno solare precedente (da parte dei soggetti che adottano il metodo del "plafond fisso") ovvero annotate con riferimento ai dodici mesi precedenti (per i soggetti che optano per il calcolo del "plafond" in relazione a un periodo di riferimento mobile aggiornato mensilmente) sia superiore al 10% del volume d'affari complessivo, calcolato ai sensi dell'articolo 20 del Dpr 633/1972, senza tener conto dei corrispettivi afferenti le cessioni di beni in transito o in deposito in luoghi soggetti a vigilanza doganale.
Sotto il profilo oggettivo, tale beneficio è altresì consentito entro un limite quantitativo (appunto, il "plafond"), rappresentato dall'ammontare complessivo delle suddette operazioni annotate nel registro di cui all'articolo 23 del Dpr 633 per l'anno solare precedente (plafond fisso) o per i dodici mesi precedenti (plafond mobile).

Sempre in base alle suddette disposizioni, inoltre, i soggetti in questione, anteriormente all'effettuazione dei propri acquisti di beni e servizi senza applicazione dell'imposta, devono presentare alla propria controparte contrattuale (cedente dei beni e/o prestatore dei servizi), sotto la propria responsabilità, la "dichiarazione d'intento", con la quale detti soggetti attestano di trovarsi nelle condizioni previste ex lege per l'applicazione dell'agevolazione in questione.

In relazione a tali disposizioni, con la sentenza 22430/2014, la Corte di cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in merito a una controversia relativa alla legittimità, o meno, di un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva eccepito, nei confronti di una società "esportatrice abituale", il superamento del "plafond" disponibile di cui al citato articolo 8, secondo comma, del Dpr 633; più precisamente, veniva recuperato a tassazione il tributo non versato dalla stessa società a seguito dello "sforamento" nell'anno 2000 del proprio "plafond" precostituito per l'anno 1999 (oltre agli interessi e relative sanzioni), conseguente all'effettuazione di acquisti in sospensione d'imposta, nel 2000, in misura eccedente rispetto all'ammontare di "plafond" effettivamente disponibile per l'anno precedente.

Al riguardo, la società interessata aveva giustificato il proprio comportamento sostenendo che, in realtà, le operazioni in questione erano da intendersi effettuate nell'anno 1999 e non già nell'anno 2000 ancorché, per un mero errore materiale, registrate in tale ultimo anno, e che, comunque, gli acquisti in sospensione d'imposta posti in essere nel 2000 non avevano di fatto superato l'effettivo "plafond" precostituito nella precedente annualità.

Investita della questione, la Cassazione ha ritenuto legittimo rilievo mosso dall'Amministrazione finanziaria, in quanto "..lo sforamento del plafond per l'anno 2000 dovuto ad un presunto errore formale..ha comportato…il mancato immediato pagamento dell'IVA.." (aggiungiamo noi, nello stesso anno) ".. ai fornitori delle cessioni illegittimamente inserite nel plafond.." costituito nel 1999, dando ciò luogo "..ad un'indebita non applicazione dell'IVA su operazioni che avrebbero dovuto esservi, invece, assoggettate, poiché non rientranti nel plafond di cessioni in sospensione d'imposta costituito nell'anno precedente".

Conseguentemente, la Corte ha concluso affermando che detto comportamento ha dato luogo non già a una irregolarità meramente formale di obblighi procedimentali (nella specie, errore materiale in relazione alla tempistica della registrazione dei suddetti acquisti, come eccepito dalla società interessata), bensì ha integrato gli estremi di una vera e propria violazione di carattere sostanziale, relativa alla errata determinazione dell'ammontare dell'Iva dovuta e al conseguente minore versamento di imposta all'Erario.


Fonte: Agenzia Entrate

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