La domanda di pronuncia pregiudiziale, oggetto della controversia che ha richiesto l'intervento degli eurogiudici, verte sull’interpretazione di un regolamento comunitario, il n. 1408/71 del Consiglio UE, in materia di sicurezza sociale che trova applicazione ai lavoratori subordinati e autonomi e loro familiari che si spostano nell’ambito del territorio dell’Unione europea.
Nello specifico la domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di un ricorso che la parte ricorrente ha presentato in merito al Paese di iscrizione al regime generale di previdenza e di riflesso a quello in cui versare le imposte sul reddito.

Il procedimento principale
La parte ricorrente, per un periodo di tempo, ha lavorato a bordo di una nave posatubi. A seguito del passaggio del suo impiego a datore di lavoro extra UE si sollevava il problema se versare o meno il contributo sociale seguendo il regime sociale del Paese di residenza. Per altro verso la retribuzione ha continuato ad essere assoggettata all’imposta sul reddito del paese di residenza. Al riguardo, adito dal giudice di cassazione, la parte ricorrente ha sollevato il dubbio del versamento dei contributi al paese di residenza nel periodo in cui l’attività lavorativa veniva prestata in territorio di paese non appartenente alla Comunità europea. Il problema è stato sollevato in considerazione del dubbio richiamo al regolamento n. il n. 1408/71 del Consiglio Ue, in materia di regime di sicurezza sociale e ai lavoratori ragione per la quale il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre ai giudici della Corte le questioni pregiudiziali.

Le questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se nel caso in cui nella fattispecie principale è applicabile il regolamento n. 1408/71 anche per stabilire l’assoggettamento ad imposta degli stessi redditi percepiti nel paese di residenza. In secondo luogo, nelle more di applicazione del regolamento stesso quale legislazione nazionale è applicabile?

Sulle questioni pregiudiziali
I togati europei hanno sottolineato come da passata giurisprudenza della Corte è risultato come un nesso stretto tra rapporto di lavoro e svolgimento dello stesso nel territorio UE, derivi dalla circostanza che un cittadino dell’Unione, residente in uno Stato membro, venga assunto da un’impresa stabilita in un altro Stato membro per conto della quale presta la propria attività lavorativa. Venendo all’applicabilità del regolamento n. 1408/71 in materia del regime di previdenza e di sicurezza social, nella fattispecie di cui alla causa principale lo stesso è applicabile ma occorre distinguere tra contribuzione volontaria e obbligatoria. Nel primo caso, la legislazione da seguire è quella del paese del datore di lavoro, mentre, nel secondo caso occorre seguire la legislazione del paese di residenza. Sotto altro aspetto, il regolamento in questione, comunque, non contiene previsioni in merito al trattamento fiscale dei redditi, sui quali si calcolano le prestazioni sociali e pertanto gli stessi redditi restano imponibili nel paese di residenza del lavoratore.

La pronuncia
I giudici della quinta sezione si sono espressi nel senso di ritenere applicabile il regolamento n. 1408/71 del Consiglio UE, in materia di regime di sicurezza sociale ratione personae alla fattispecie di cui alla causa principale. Il regolamento in questione, però, non contiene previsioni in merito al trattamento fiscale dei redditi, sui quali si basano le prestazioni sociali, e che pertanto restano imponibili nel paese di residenza del lavoratore. Tuttavia, nelle particolare circostanze come quelle di cui al procedimento principale, per ciò che concerne l’iscrizione a regimi di previdenza sociale non obbligatoria la legislazione che si applica è quella dello Stato membro in cui il prestatore dell’attività di lavoro risiede.

Data della sentenza
19 marzo 2015
Numero della causa
C-266/13

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