La pronuncia riguarda il ricorso per cassazione contro l’Amministrazione finanziaria in merito alla tassazione, a titolo di imposta sul fatturato, delle prestazioni di servizi effettuate dalla società ricorrente. Nella domanda di pronuncia pregiudiziale è stato richiesto, ai togati europei, un chiarimento sull’interpretazione di talune disposizioni della direttiva del Consiglio 2006/112/CE. Nello specifico le norme interessate sono gli articoli 132, paragrafo 1, lettera g), e 134, lettera a) della direttiva Iva.

Il procedimento principale
La parte ricorrente è una società in nome collettivo la cui attività commerciale consiste nella messa a disposizione di lavoratori sulla base della legge in materia di somministrazione di manodopera. Nel 2010 la società ha messo a disposizione i propri dipendenti per effettuare prestazioni di servizi infermieristici a taluni istituti di cura. I dipendenti, seppur impiegati con contratto di somministrazioni, risultavano alle dirette dipendenze degli stessi istituti di cura. Con decisione del 18 ottobre 2010, l’Amministrazione finanziaria assoggettava a imposta ordinaria sul fatturato i redditi derivanti dalle prestazioni di servizi effettuate alle dipendenze degli istituti di cura. Successivamente veniva presentato ricorso contro tale decisione che, però, era respinto dai giudici della sezione tributaria del tribunale di Amburgo. Ne scaturiva un ricorso per cassazione nel quale si sosteneva che, ai sensi della normativa fiscale nazionale, le prestazioni in oggetto costituivano un mero servizio di somministrazione di manodopera a tempo determinato tanto da non rientrare tra i redditi assoggettati all’imposta sul fatturato. Il giudice del rinvio, per risolvere il dubbio interpretativo sollevato, decideva di sospendere il procedimento allo scopo di per sottoporre alla Corte di giustizia europea la questione pregiudiziale.

La questione pregiudiziale
Nella questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112, debba essere interpretato nel senso che il personale infermieristico, qualificato, che fornisce direttamente le proprie prestazioni professionali, o tramite società di somministrazione di lavoro a tempo determinato impiegato presso istituti a carattere sociale rientrino nella nozione di organismi riconosciuti a carattere sociale e, in quanto tali, le rispettive prestazioni sono da considerarsi esenti da Iva.

Sulla questione pregiudiziale
In via preliminare, sottolineano gli eurogiudici, i termini utilizzati per designare le esenzioni di cui all’articolo 132, della direttiva 2006/112 sono vincolati ad una interpretazione restrittiva nel senso che le stesse costituiscono una deroga al principio generale secondo cui l’Iva deve essere riscossa per ciascuna prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso. Questo, però, sempre nel rispetto del fondamentale principio di neutralità fiscale che ispira il sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto. Venendo alla formulazione della norma dibattuta, nello specifico occorre sottolineare come la stessa preveda il beneficio dell’esenzione a quelle prestazioni di servizi che siano strettamente connesse con l’assistenza e la previdenza sociale nonché effettuati da organismi di diritto pubblico o riconosciuti come enti aventi carattere sociale. Essendo la materia a discrezione degli Stati membri, dalla decisione del rinvio emerge che il legislatore tedesco non ha riconosciuto la valenza sociale per le società di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Da quanrto detto si evince che non rientrano nell’esenzione prevista dall’articolo 132, paragrafo 1, lettera g) della direttiva 2006/112 le prestazioni del personale di una società di somministrazione di lavoro a tempo determinato come quella di cui alla causa principale. Al contrario, sembrerebbe che le uniche prestazioni di rilievo, nelle circostanze di cui alla questione pregiudiziale, sono le prestazioni di servizi offerte dalla società di somministrazione di lavoro a tempo determinato per la messa a disposizione degli infermieri professionisti. Per quanto riguarda la definizione di carattere sociale della prestazione resa non è sufficiente, per il diritto tedesco, che la prestazione venga effettuata da personale infermieristico qualificato.

Il verdetto
I giudici della nona sezione della Corte di giustizia europea hanno sentenziato che le prestazioni di cui alla fattispecie principale oggetto della domanda pregiudiziale non rientrano nella nozione di “organismi riconosciuti come aventi carattere sociale” di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 e relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto. Ecco che allora per le suddette prestazioni non è possibile invocare il regime di esenzione ai sensi della richiamata disposizione.


Data della sentenza
12 marzo 2015
Numero della causa
C-594/13

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