Con risposta ad interrogazione parlamentare n.5-05002 del 12/03/2015, il MEF, ha precisato  che non sono soggetti all'obbligo di fatturazione elettronica gli enti no profit, non titolari di partita IVA, che forniscono prestazioni alla PA. Secondo il testo dell'interrogazione, l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica rischia di danneggiare le associazioni no profit, le ONLUS e le fondazioni che non svolgono attività commerciale. Sul punto, il Ministero ha precisato che l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica costituisce una diversa modalità di emissione della fattura e non incide sui presupposti per l'emissione della stessa. In pratica, i soggetti che prima del 6/06/2014 non erano tenuti ad emettere fattura PA in quanto non obbligati dalla norma, continuano a non rientrare nell'ambito di applicazione dell'obbligo. Gli stessi potranno continuare a certificare le somme percepite emettendo note di debito in forma cartacea.
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Ecco il testo della risposta del Mef sulla fatturazione elettronica per gli enti no profit

5-05002 Sottanelli: Esclusione dall’obbligo di fatturazione elettronica per gli enti no profit.

TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento di sindacato ispettivo in oggetto, l’Onorevole interrogante segnala talune criticità connesse agli obblighi di fatturazione elettronica nei confronti della P.A. con particolare riferimento alle prestazioni erogate dagli enti non profit che non essendo titolari di partita IVA non emettono fattura ma semplici note spese verso la Pubblica Amministrazione (Asl, ordini professionali, scuole, etc.), che vengono « bloccate » dal sistema di interscambio (SdI) in quanto trattasi di documentazione non assimilabile alla fattura, non avendone i contenuti.
Al riguardo, sentiti gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
Il vigente articolo 21, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 – così come modificato, a decorrere dal 1o gennaio 2013, dalla legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) – definisce la fattura elettronica come quella che « ... è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario » e che la stessa « ... si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente ».
Con decreto 3 aprile 2013, n. 55, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da parte delle PP.AA. – ai sensi dell’articolo 1, commi dal 209 al 214, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) – rendendola obbligatoria, con decorrenza dal 6 giugno 2014, per le Agenzie fiscali, i Ministeri e gli Enti nazionali di previdenza e assistenza (articolo 6 del DM 55 del 2013), attraverso l’istituzione del Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, tramite SO.GE.I. (DM 7 marzo 2008).
Dal prossimo 31 marzo 2015, tale obbligo riguarderà tutte le altre PP.AA. (termine così anticipato, rispetto all’originario del 6 giugno 2015, dall’articolo 25, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89).
Pertanto, a decorrere dal 6 giugno 2014, i soggetti IVA che effettuano cessioni di beni (articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) e prestazioni di servizi (articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) in favore delle PP.AA. e degli Enti pubblici sono obbligati non soltanto ad emettere, ma anche a trasmettere, conservare ed archiviare le relative fatture secondo la disciplina propria della fattura elettronica.
Ciò posto, l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica verso la P.A. costituisce solo una diversa modalità di emissione della fattura, ma non incide sui presupposti per l’emissione della stessa, di cui agli articoli 1 e 6 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
In altri termini, i soggetti che prima del 6 giugno 2014, non erano tenuti ad emettere fattura verso la P.A. perché non obbligati dalla normativa vigente, anche successivamente a tale data non sono obbligati ad emettere fattura elettronica. Questi soggetti, pertanto, potranno continuare a certificare le somme percepite in base a convenzioni con la P.A., emettendo note di debito in forma cartacea, senza l’obbligo di ricorrere alla fatturazione elettronica.
Ove lo si ritenga opportuno, non si mancherà di richiedere all’Agenzia delle Entrate di formulare, se del caso, tramite apposita circolare i suddetti chiarimenti.



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