La notificazione di un avviso di liquidazione per l’integrazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale relativa ad una compravendita registrata telematicamente dal notaio rogante, che in tale veste abbia provveduto all’autoliquidazione e al relativo versamento, vale solo a costituirlo responsabile dell’imposta, tenuto all’integrazione del versamento, e non anche ad incidere sul principio di cui all’art. 57 del DPR n. 131/1986, in base al quale i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta restano le parti sostanziali dell’atto di compravendita.

Ordinanza n. 5016 del 12 marzo 2015 (udienza 5 febbraio 2015)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Cicala Mario – Est. Perrino Angelina Maria
Avviso di liquidazione – Integrazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale relativa ad una compravendita registrata telematicamente dal notaio – Il notaio è responsabile dell’imposta – I soggetti obbligati al pagamento restano le parti sostanziali dell’atto

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