Imu terreni agricoli: è del 24 gennaio il decreto legge 4/2015 che ha introdotto ulteriori criteri per l’esenzione ed è del 4 febbraio la risoluzione 2/Df, con la quale il dipartimento delle Finanze ha fornito chiarimenti in merito alla loro applicazione.
È del 17 marzo, invece, la risoluzione 27/E contenente la lista dei partiti politici cui è possibile destinare il 2‰ della propria Irpef, elenco che è, quindi, stato aggiunto nella penultima pagina delle istruzioni del modello 730/2015.
Sono queste le innovazioni principali apportate con il provvedimento 20 marzo 2015 dell’Agenzia delle Entrate, che contiene anche una precisazione sulla nuova deduzione spettante in caso di acquisto o costruzione di immobili abitativi da destinare alla locazione e una in materia di addizionale Irpef del Lazio, e la correzione di alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione del modello sul sito internet dell’Agenzia.

Terreni esenti Imu: breve excursus
Negli ultimi mesi, il legislatore è intervenuto in più di una circostanza sui criteri di esenzione dei terreni agricoli dall’Imu 2014.
Con il Dm 28 novembre 2014, si faceva riferimento all’ubicazione, in termini di altitudine, del centro del comune dove è situato l’appezzamento agricolo (vedi “Cambia l’Imu sui terreni agricoli: ora l’altezza determina l’esenzione”). Poi, il decreto legge 4/2015 (in GU del 24 gennaio scorso) ha spostato “l’asticella”: i nuovi criteri rimandano sempre all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istat, ma facendo adesso riferimento alla “codifica” data dallo stesso Istituto di statistica al territorio (T = totalmente montano), anziché all’altitudine del comune. Mentre, i terreni nei territori P (parzialmente montano) sono esenti dall’Imu soltanto se posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.
Proprio per recepire queste ultime novità, sono state apportate alcune modifiche alle istruzioni del 730/2015, peraltro adeguandole a quelle di Unico Pf 2015 che, essendo state approvate con provvedimento del 30 gennaio 2015 (dopo, quindi, l’emanazione del Dl 4 del 24 gennaio), già avevano recepito le nuove disposizioni.
In particolare, è ora precisato che, in tutti i casi di “Imu non dovuta” (colonna 9), la relativa casella va barrata (non vanno più indicati specifici codici per identificare le diverse situazioni che determinano l’esenzione).

Due per mille ai partiti politici
Per quanto concerne la facoltà di ogni contribuente di destinare a un partito politico il 2‰ della propria Irpef, il 17 marzo l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione 27/E, con la lista dei possibili beneficiari predisposta dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici (vedi “Due per mille ai partiti politici: gli ammessi al beneficio 2015”). L’elenco dei partiti (ciascuno contraddistinto da un codice) è stato inserito nelle istruzioni del modello 730/2015.

Altre modifiche
Nell’ambito del restyling, segnaliamo la precisazione in merito all’agevolazione introdotta, dal 2014, a favore di chi acquista o costruisce immobili abitativi concedendoli in locazione entro sei mesi. A pagina 51, infatti, si legge che “Ulteriori modalità attuative della presente agevolazione saranno definite con decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e del ministero dell’Economia e delle finanze”.
Degna di nota, infine, l’aggiunta inserita nel paragrafo dedicato all’addizionale regionale per il Lazio: il limite di 50mila euro che consente a chi ha tre figli a carico di fruire dell’aliquota agevolata dell’1,73% va incrementato di 5mila euro per ogni figlio a carico oltre il terzo.

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