L'Istituto Vendite Giudiziarie incaricato di effettuare le operazioni di vendita nell'ambito della procedura fallimentare agisce in base ad un rapporto di commissione e, di conseguenza, i compensi ad esso erogati devono essere assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del curatore, in quanto riconducibili all'art. 25-bis, D.P.R. n. 600/1973.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 02/02/2007, n. 18/E)
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» Ritenuta d'acconto per i curatori fallimentari.
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