Il comma 24 dell'articolo 35, decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, ha introdotto il nuovo articolo 53- bis nel Testo unico dell'imposta di registro, che stabilisce l'applicazione delle attribuzioni e dei poteri degli uffici in materia di accertamento, previsti per le imposte sui redditi dagli articoli 31 e seguenti del Dpr n. 600 del 1973, anche ai fini dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali.
Da un'analisi della richiamata normativa del citato Dpr n. 600 del 1973 e dalla lettura della relazione al disegno di legge presentato in Senato, appare chiara la volontà del legislatore di estendere alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, i poteri istruttori in materia di accertamento delle imposte sui redditi con la relativa disciplina sanzionatoria.
Tale interpretazione trova conferma in una lettura attenta degli articoli richiamati dal nuovo articolo 53-bis del citato Dpr n. 131 del 1986 (di seguito, Tur).
L'articolo 31 del Dpr 600/73 è intitolato "Attribuzioni degli uffici delle imposte" e regola, essenzialmente, i poteri degli uffici in termini di competenza materiale e geografica. Tralasciando il primo comma, che riguarda attribuzioni specifiche in materia di imposte sui redditi (come il controllo delle dichiarazioni, la liquidazione delle imposte, eccetera), neppure il secondo comma sembra applicabile all'imposta di registro. Infatti, la disposizione stabilisce che la competenza circa le suddette attribuzioni spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione, alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
L'inapplicabilità di tale disposizione discende dal fatto che, ai sensi dell'articolo 9 del Tur, l'ufficio competente a eseguire la registrazione è individuato in base alla residenza del pubblico ufficiale che materialmente redige l'atto e lo registra a norma della lettera b) o della lettera c) del successivo articolo 10. Il secondo comma del sopra citato articolo 9 prevede, inoltre, che la registrazione di tutti gli altri atti, ossia tutti quelli nei quali non interviene un pubblico ufficiale, possa essere eseguita da qualsiasi ufficio del Registro (oggi ufficio locale delle Entrate).
L'applicazione dell'articolo 31 all'imposta di registro comporterebbe, quindi, uno sconvolgimento in termini di competenza territoriale degli uffici.
Risultano invece sicuramente estendibili all'imposta di registro gli articoli 32 e 33 del citato Dpr 600/73, che disciplinano in maniera organica i poteri degli uffici in tema di accertamento.
Fino all'entrata in vigore del decreto legge n. 223 del 2006, gli uffici, al fine di reperire atti, dati, notizie rilevanti per l'accertamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, facevano riferimento ai seguenti articoli del Tur:
- 51, comma 4, concernente la possibilità di compiere accessi, ispezioni e verifiche per l'accertamento su atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse
- 63, riguardante le richieste di atti e notizie, necessarie ai fini dell'applicazione dell'imposta, ai soggetti obbligati a richiedere la registrazione e ai dirigenti dei pubblici uffici
- 68, che prevede la presentazione quadrimestrale del repertorio degli atti compiuti, ricevuti o autenticati dai pubblici ufficiali.
Alla luce dei richiamati articoli 32 e 33 del Dpr 600/73, gli uffici potranno avvalersi, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di specifici poteri istruttori riguardanti essenzialmente:
- accessi, ispezioni e verifiche effettuabili ai sensi del numero 1 del primo comma dell'articolo 32 del Dpr 600/73. Tale disposto rimanda testualmente al successivo articolo 33, che rinvia a sua volta alla normativa Iva. Quindi, gli uffici, nell'ambito dell'accertamento dell'imposta di registro, potranno accedere nei luoghi ove viene esercitata un'attività commerciale, agricola, artistica o professionale, come, ad esempio, le agenzie di intermediazione immobiliare o i terreni agricoli che hanno beneficiato, al momento del trasferimento, di agevolazioni tributarie
- richieste di informazioni inviate direttamente al contribuente, tramite inviti a comparire, invii di questionari con richiesta di dati e notizie specifiche; richieste di informazioni circa i rapporti intrattenuti con intermediari creditizi
- richieste di dati e notizie anche a soggetti terzi rispetto il contribuente soggetto all'attività di controllo, nell'ambito dei rapporti intercorsi con lo stesso. La platea degli informatori contattabili non riguarda solo l'ambito privato, ma anche il pubblico, vista la possibilità di contattare vari organi e Amministrazioni dello Stato
- attivazione di indagini finanziarie, ai sensi del numero 7) dell'articolo 32, comma 1, del Dpr 600/73, al fine di accertare l'eventuale occultazione del corrispettivo nelle compravendite immobiliari.
La circolare n. 6/E del 6 febbraio 2007 fornisce una descrizione dettagliata dei nuovi poteri istruttori, che senz'altro renderanno più incisiva l'attività di controllo in un settore, come quello dell'imposta di registro, finora privo di adeguati strumenti di lotta all'evasione fiscale.
Oltre a ciò, il documento affronta anche il tema della decorrenza delle nuove norme in materia di poteri istruttori, giungendo alla conclusione che gli stessi possono essere legittimamente esercitati dagli uffici anche con riferimento agli atti registrati prima dell'entrata in vigore del Dl n. 223 del 2006, purché non siano ancora scaduti i termini per effettuare l'accertamento.
Viceversa, per quanto riguarda la decorrenza della norma che ha ridotto l'ambito di applicazione della cosiddetta valutazione automatica (comma 23-ter dell'articolo 35 del Dl 223/2006, inserito dalla legge di conversione 248/2006), la circolare ne esclude espressamente la retroattività, ritenendo che una diversa considerazione sarebbe in contrasto con il principio dell'affidamento del contribuente, garantito dalla legge 27 luglio 2000, n. 212.
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