Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha individuato il numero massimo di apparecchi da intrattenimento (di cui all'art. 110, commi 6 e 7, TULPS) che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.
(D.M. Ministero Economia e finanze 18/01/2007, G.U. 02/02/2007, n. 27)

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