La Corte di cassazione ribadisce il proprio consolidato orientamento in base al quale a norma dell’articolo 42 del Dpr 600 del 1973 e dell’articolo 56 del Dpr 633 del 1972, ove la motivazione dell’avviso di accertamento contenga un richiamo ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto richiamante salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto. Infatti, in tema di motivazione degli atti di imposizione tributaria, “per relationem”, anche l’articolo 7 della legge 212 del 2000 nel prevedere che debba allegarsi all’atto dell’Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non intende riferirsi ad atti di cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione.

Sentenza n. 407 del 14 gennaio 2015 (udienza 10 marzo 2014)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Bielli Stefano - Est. Scoditti Enrico
Articolo 42 del Dpr n. 600 del 1973 – Articolo 56 del Dpr n. 633 del 1972 – Articolo 7 della legge n. 212 del 2000 – Motivazione dell’avviso di accertamento per relationem – È legittima anche quando richiama, senza allegazione, alcuni atti che il contribuente conosce per effetto di precedente notificazione

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