Nella sentenza in commento (n. 11150 del 10 maggio 2013), la Corte di legittimità chiarisce i limiti e le condizioni per l’applicabilità del regime agevolativo previsto dall’articolo 69 della legge n. 342 del 2000 per le dichiarazioni presentate post 31 dicembre 2000.

Nel caso sub iudice, un chiamato all’eredità (moglie del de cuius) aveva accettato l’eredità del dante causa puramente e semplicemente, senza beneficio di inventario, e aveva accettato la medesima eredità anche in nome e per conto dei propri figli minori, peraltro in favore di questi ultimi, con beneficio di inventario.
Poiché il termine per la presentazione della dichiarazione per i chiamati ad accettare con beneficio di inventario era scaduto dopo il 31 dicembre 2000, le parti contribuenti avevano ritenuto che per tutte fosse applicabile la normativa agevolativa di cui all’articolo 69 della legge 342/2000, prevista per le dichiarazioni presentate dopo tale data. E per l’effetto avevano impugnato l’avviso di rettifica, con il quale il regime fiscale più favorevole era stato, invece, a tutti disconosciuto dall’ufficio.

La Suprema corte, alla luce dei fatti, ha chiarito che la normativa agevolativa in parola spettava solo e soltanto ai chiamati all’eredità il cui termine per la presentazione della dichiarazione veniva a scadere dopo il 31 dicembre 2000 e che, a questi effetti, poiché per la moglie il termine di sei mesi dalla data della morte previsto per le accettazioni senza beneficio di inventario era scaduto prima di tale data, il regime fiscale più favorevole non poteva trovare applicazione. Ciò, nonostante, detto regime risultasse invece applicabile ai figli minori, per conto dei quali la moglie/madre aveva accettato con beneficio di inventario la medesima eredità.

Così statuendo, la Corte di legittimità ha precisato che la disposizione di cui all’articolo 510 cpc, che consente anche ai chiamati diversi da quelli che hanno fatto la dichiarazione di “giovarsi” della stessa, va interpretata nel senso che i chiamati in quesitone sono solo quelli che hanno accettato con beneficio di inventario e non anche quelli che hanno accettato puramente e semplicemente.
Sulla base di tale considerazione, il Collegio ha escluso che alla moglie del de cuius potesse applicarsi il regime agevolativo in parola, riconosciuto non estensibile per il fatto che fosse applicabile ad altri chiamati accettanti con beneficio di inventario.

Sempre nella sentenza in commento, i Supremi giudici hanno invece concluso per l’applicabilità di tale regime agevolativo nei confronti di uno dei due minori divenuto nelle more maggiorenne. Il minore in questione, dopo aver accettato l’eredità a mezzo della madre il 27 giugno 2000, aveva compiuto la maggiore età il 18 luglio 2000. Non avendo redatto l’inventario entro un anno dal compimento della maggiore età, secondo l’ufficio, non poteva fruire dell’agevolazione di cui all’articolo 69 della legge 342/2000, in quanto il termine per la presentazione della dichiarazione di successione, per questi, andava considerato coincidente con quello della madre (accettante senza beneficio di inventario) e quindi scaduto ante 31 dicembre 2000 (il 18 novembre 2000).
Ebbene, secondo il Collegio, invece, il termine per la presentazione della dichiarazione per tale minore era venuto a scadere dopo il 31 dicembre 2000. Ciò in quanto, secondo il proprio consolidato indirizzo giurisprudenziale, poiché il minore decade dal beneficio di inventario solo “al compimento di un anno dalla maggiore età” (articolo 489 cpc), l’articolo 31, commi 1 e 2, del Dlgs n. 346 del 1990 va interpretato nel senso che il termine per la presentazione della dichiarazione di successione del minore, poi divenuto maggiorenne, decorre dal raggiungimento della maggiore età (in tal senso cfr Cassazione 24 ottobre 2008, n. 25666).


Fonte: Agenzia Entrate

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