Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2007 (in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), è stato approvato il modello per chiedere il rimborso dell'Iva assolta sugli acquisti e sulle spese di gestione delle auto aziendali, a partire dal 1°gennaio 2003 fino al 13 settembre 2006.
L'istanza, corredata delle relative istruzioni, è già disponibile in formato elettronico sul sito internet dell'Agenzia delle entrate e deve essere trasmessa in via telematica entro il 16 aprile 2007 (poiché la data del 15 aprile, indicata dal decreto di approvazione, cade in un giorno festivo).
I documenti indicati nel modello non vanno trasmessi ma conservati ed esibiti all'Amministrazione finanziaria, in caso la stessa ne faccia richiesta.

Come si ricorderà, la Corte di giustizia con sentenza del 14 settembre 2006 ha sancito l'incompatibilità con la sesta direttiva Cee delle limitazioni alla detrazione, imposte dal Dpr n. 633/1972 (articolo 19-bis1, comma 1, lettere c e d), con riferimento all'Iva assolta su acquisti, anche intracomunitari, e importazioni di ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, e sulle altre spese accessorie (carburanti e lubrificanti, manutenzione, riparazione eccetera) da parte di imprenditori, artisti e professionisti.
Per regolamentare le modalità di recupero dell'Iva non detratta, l'articolo 1 del decreto legge 15 settembre 2006, n. 258 (convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2006, n. 278), ha previsto la possibilità di chiederne il rimborso in misura forfetaria.

La misura del rimborso
A seconda del settore di attività e sulla base dell'utilizzo medio delle autovetture e degli autoveicoli, la detrazione è ammessa nelle seguenti misure:

  • 35 per cento, per i seguenti settori: agricoltura, caccia, silvicoltura, pesca, piscicoltura
  • 40 per cento, per tutti gli altri settori
  • 50 per cento, a prescindere dal settore di attività, se si tratta di veicoli con propulsori non a combustione interna.

La somma che sarà rimborsata è pari alla differenza tra l'importo che si ottiene applicando le citate percentuali e l'Iva già detratta nonché gli importi corrispondenti al risparmio d'imposta fruita ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, per effetto delle maggiori deduzioni eventualmente calcolate in relazione all'Iva indetraibile.

Il modello
Lo schema di domanda è costituito dal frontespizio, nella seconda facciata del quale vanno riportati i dati anagrafici del richiedente, e da due quadri:

  • il quadro AD, in cui indicare i dati degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del Dpr n. 633 del 1972. Si tratta, in sostanza, di tutti gli acquisti, effettuati da soggetti passivi e aventi a oggetto i predetti beni e servizi, certificati mediante fattura o documento equipollente (bolletta doganale d'importazione, scheda carburante, eccetera), emessi a partire dal 1° gennaio 2003 ed entro il 13 settembre 2006
  • il quadro AR, per la determinazione dell'importo da chiedere a rimborso, in cui vanno riportati, per ciascun anno, i dati relativi alla determinazione della maggiore Iva ammessa in detrazione, della maggiore imposta dovuta sui redditi e della maggiore Irap.

Oltre che sul sito dell'Agenzia delle entrate e su quello del ministero dell'Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it), il modello può essere anche prelevato da altri siti internet, a condizione che abbia le caratteristiche di cui all'allegato A del provvedimento di approvazione e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del provvedimento stesso. Inoltre, il modello può essere autonomamente stampato, sempre nel rispetto delle caratteristiche tecniche indicate nel citato allegato A.

L'alternativa al rimborso fofettario
In alternativa alla richiesta di rimborso forfettario, è prevista la possibilità per il contribuente di individuare analiticamente la misura della detrazione spettante e chiederne il rimborso, presentando agli uffici dell'Agenzia delle entrate un'istanza ai sensi dell'articolo 21 del Dlgs 31 dicembre 1992, n. 546.
In tal caso, la domanda va presentata entro il termine di due anni decorrenti dal 15 novembre 2006, data di entrata in vigore della legge 10 novembre 2006, n. 278 (che ha convertito il decreto legge 15 settembre 2006, n. 258) allegando alla stessa i documenti posti a fondamento della richiesta di rimborso.

Nella domanda deve essere indicata l'Iva eventualmente già detratta in conformità alla normativa vigente al momento in cui è sorto il diritto alla detrazione, nonchè i dati relativi agli altri tributi rilevanti ai fini della determinazione delle somme effettivamente spettanti.
Inoltre, vanno precisati tutti i dati indicanti la misura dell'effettivo utilizzo dell'autoveicolo e desumibili dalla seguente documentazione:

  • documenti di contabilità aziendale da cui possa desumersi la percorrenza del veicolo in relazione all'esercizio dell'attività d'impresa
  • documentazione amministrativo-contabile nella quale siano indicati gli elementi idonei ad attestare che il veicolo è stato utilizzato in orari e su percorsi coerenti con l'ordinario svolgimento dell'attività.

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