In tema di cooperative edilizie, anche fruenti del contributo erariale, alla luce del nuovo assetto normativo di progressiva privatizzazione e del superamento del criterio di delimitazione della giurisdizione tra G.A. e G.O. basato sul principio della ripartizione della materia, ai fini del riparto di giurisdizione occorre distinguere la fase pubblicistica da quella privatistica.Pertanto, sono devolute alla giurisdizione del G.A. le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase, mentre sono riconducibili alla giurisdizione del G.O. le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto e non si tratti di sindacare l'esercizio di un potere pubblico.
(Cassazione civile Sentenza 25/01/2007, n. 1618)

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