Con la circolare n. 4/E del 2 febbraio 2007, l'Agenzia delle entrate risponde ad alcuni quesiti relativi alla chiusura delle liti fiscali pendenti (articoli 16, legge n. 289 del 2002, e 2, comma 49, legge n. 350 del 2003).

Il comma 2, articolo 16, legge n. 289/2002, ha dato la possibilità al contribuente di rateizzare le somme dovute per la chiusura delle liti fiscali pendenti, che si intendono definite con il versamento della prima rata. L'omesso versamento delle rate successive alla prima non inficia l'efficacia della definizione, che si considera perfezionata con il versamento integrale e tempestivo della prima rata.
Infatti, la norma precisa che "l'omesso versamento delle rate successiva alla prima entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione"; la stessa disposizione stabilisce, poi, che "per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenza si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni".
Pertanto, l'omesso pagamento di una o più rate successive alla prima non può dar luogo alla notifica di un provvedimento di diniego; mentre per il recupero delle somme non versate, l'ufficio potrà procedere alla riscossione coattiva mediante l'iscrizione a ruolo delle rate successive alla prima, maggiorate degli interessi e delle relative sanzioni.

A tale riguardo, la circolare precisa che, ai sensi dell'articolo 37, comma 44, del decreto legge n. 223 del 2006, "la notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dagli articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2008".

Nel documento sono, poi, precisate le modalità con le quali l'ufficio richiede l'estinzione della lite. Così, nel comma 8 del citato articolo 16, è disposto che l'estinzione della lite è dichiarata dal giudice a seguito di comunicazione dell'ufficio nella quale viene attestata "la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto".
Su questo punto, la circolare n. 12 del 2003 aveva già precisato che "l'attestazione di regolarità potrà essere prodotta esclusivamente dopo l'integrale pagamento di quanto dovuto". Con la successiva circolare n. 41 del 2004 era stato chiarito che "in caso di pagamento rateale, solo a seguito dell'avvenuto pagamento di tutte le rate trimestrali l'ufficio competente comunica la regolarità della definizione all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite e procede allo sgravio dei ruoli non pagati".

Di conseguenza, l'ufficio può procedere al deposito della comunicazione di regolarità del condono o alla notifica e al deposito del provvedimento di diniego, solo dopo la data di scadenza dell'ultima rata, mentre solo con l'effettiva riscossione delle somme dovute "l'ufficio provvede a depositare la relativa comunicazione presso la segreteria dell'organo giurisdizionale interessato, con la contestuale richiesta di estinzione della lite".
Di converso, per il recupero delle rate successive alla prima che non siano state versate, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo delle somme ancora dovute, maggiorate del 30 per cento a titolo di sanzione e degli interessi legali.

Poiché, a norma del comma 2 dell'articolo 16, la sanatoria deve essere considerata perfezionata con il regolare versamento di quanto dovuto in unica soluzione o, nel caso, della prima rata, diventa irrilevante l'eventuale omesso versamento delle rate successive alla prima, per cui, dopo l'iscrizione a ruolo delle somme ancora eventualmente dovute, l'ufficio deposita presso gli organi giurisdizionali la dichiarazione di regolarità della definizione, poiché il recupero delle somme non versate è assicurato dalla procedura di riscossione coattiva.
Su questo punto, l'Agenzia delle entrate puntualizza che è opportuno "che in tale dichiarazione l'ufficio precisi che è stata pagata correttamente la prima rata e che ha provveduto ad iscrivere a ruolo le somme non versate, comprensive di sanzioni ed interessi".

Tardivo versamento di una o più rate successive alla prima
Nel caso in cui ci si trovi di fronte a un tardivo versamento di una o più rate successive alla prima, la comunicazione di regolarità della definizione può essere effettuata solo se, contestualmente alle rate, siano stati versati gli interessi maturati sino al giorno del versamento e la sanzione prevista dal comma 2 dell'articolo 16, che deve essere calcolata nella misura del 30 per cento delle somme non versate, o del 15 per cento se il versamento è stato effettuato entro trenta giorni successivi alla scadenza.
Se la sanzione e/o gli interessi non sono stati versati, nella comunicazione di regolarità, "pur chiedendosi l'estinzione della lite, è opportuno precisare che non sono stati pagati gli interessi e/o le sanzioni" e che tali somme sono state iscritte a ruolo dall'ufficio.

Pendenza dei termini di impugnazione
Relativamente alla definizione di una lite per la quale erano ancora in corso i termini per l'impugnazione della pronuncia giurisdizionale, l'Agenzia delle entrate aveva già evidenziato che, una volta accertata la regolarità della domanda e il corretto versamento della prima rata, l'ufficio non doveva procedere all'impugnazione della pronuncia.
Pertanto, nel caso in cui ci si trovi di fronte all'omesso versamento di una o più rate successive alla prima, l'ufficio procede al recupero delle somme dovute, maggiorate di sanzioni e interessi, secondo il disposto dell'articolo 14 del Dpr n. 602 del 1973.

Diniego della definizione e rimborso delle somme versate
Qualora venga rilevata l'irregolarità della domanda di definizione o l'omesso integrale versamento di quanto dovuto o della prima rata, l'ufficio notifica al contribuente e deposita presso l'organo giurisdizionale il diniego della definizione della lite fiscale pendente.
Il diniego della definizione implica che le somme già versate debbano essere rimborsate purché, avverte l'Agenzia delle entrate, sussistano determinate condizioni.

In primo luogo, è necessario che il provvedimento di diniego non sia stato impugnato e che, inoltre, non pendano più i termini per impugnarlo.
Il diniego deve, cioè, essere definitivo, in quanto "solo il decorso del termine per l'impugnazione o il passaggio in giudicato della sentenza che statuisce in merito alla sua legittimità rendono certo il mancato perfezionarsi della definizione".

Gli uffici, prima di procedere al rimborso devono effettuare le verifiche del caso, quale, ad esempio, quella relativa alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione del fermo amministrativo o della compensazione volontaria, di cui all'articolo 28-ter del Dpr n. 602 del 1973. Con tale norma è stabilito che, nel caso di erogazione di un rimborso, l'Agenzia delle entrate verifica se il contribuente interessato è iscritto a ruolo; in caso affermativo, è trasmessa, in via telematica, una apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo, al tempo stesso, a sua disposizione le somme necessarie all'erogazione del rimborso (comma 1). Ricevuta la segnalazione, l'agente della riscossione notifica al contribuente una proposta di compensazione tra credito di imposta e debito iscritto a ruolo, con la contestuale sospensione dell'azione di recupero. Il contribuente è invitato a comunicare entro sessanta giorni la sua, eventuale, adesione alla proposta di compensazione (comma 2). In caso di rifiuto, o di mancata o tardiva risposta, vengono a cessare gli effetti della sospensione e l'agente della riscossione comunica, in via telematica, all'Agenzia delle entrate la mancata adesione del contribuente alla proposta di compensazione (comma 4).

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