Un’ operazione di finanziamento posta in essere mediante un contratto di factoring è rilevante ai fini della thin capitalization rule prevista dal comma 4 dell’articolo 98 del Tuir. Il contratto di factoring, infatti, secondo la normativa vigente è un contratto atipico caratterizzato da un finanziamento. E se il debitore riesce a dimostrare che il finanziamento è giustificato dalla propria esclusiva capacità di credito e che, conseguentemente, lo stesso sarebbe stato ottenuto anche da terzi sulla base della sola garanzia costituita dal proprio patrimonio sociale, allora è possibile disapplicare la disciplina limitativa sulla thin capitalization.

E’ la risposta contenuta nella risoluzione n. 5/E del 7 gennaio, con cui l’agenzia delle Entrate ha però precisato che la verifica dei presupposti che prevedono un’esenzione dalla disciplina limitativa è possibile solo in sede di accertamento, tenendo conto dell’importo, delle caratteristiche del finanziamento ricevuto e dell’effettiva capacità di credito della società. Di conseguenza, il controllo della sussistenza delle condizioni per l’applicazione non può essere oggetto di valutazione in sede d’interpello preventivo.

La risposta dell’Agenzia prende le mosse dal caso di una Spa che ha stipulato con una sua succursale residente nel Regno Unito un contratto di factoring in base al quale la prima cede alla seconda i crediti che derivano dalla vendita ai concessionari di automobili e prezzi di ricambio. I crediti diventano liquidi ed esigibili alla scadenza di 90 giorni dalla consegna dei beni ai concessionari. A sua volta, la succursale italiana corrisponde alla Spa, quale corrispettivo alla cessione dei crediti, un importo pari a quello nominale dei crediti e, a fronte dell’anticipazione rispetto al momento in cui diventano liquidi ed esigibili, la succursale estera addebita alla Spa gli interessi che intercorrono tra la data di emissione della fattura emessa dalla Spa nei confronti dei concessionari e l’ultimo giorno del mese di riferimento.

Considerato che si tratta di un contratto di factoring, la Spa chiede di conoscere, ai fini delle operazioni che rientrano nella disciplina della thin capitalization rule (articolo 98 del Tuir), così come prevista prima delle modifiche introdotte dalla Finanziaria 2008, se al proprio caso possa essere applicata la disciplina contenuta nell’articolo 98, comma 2, lettera b, del Tuir, considerato che il finanziamento è pari all’ammontare dei crediti commerciali sorti nei confronti dei concessionari ed è garantito dai crediti stessi.

L’Agenzia ha preliminarmente ricordato che, fino al 31 dicembre 2007, l’articolo 98 del Tuir prevedeva una limitazione alla deducibilità degli interessi passivi (thin capitalization rule), in base alla quale erano indeducibili dal reddito d’impresa “…le remunerazioni dei finanziamenti erogati o garantiti da un socio qualificato o da sue parti correlate nel caso in cui la sommatoria di detti finanziamenti eccedesse di almeno quattro volte il patrimonio netto contabile riferibile ai medesimi soci qualificati ovvero loro parti correlate”.

Il comma 2, lettera b, dello stesso articolo, mitigava la disciplina limitativa nel caso in cui il contribuente debitore avesse dimostrato che i finanziamenti rilevanti erano giustificati dalla propria capacità di credito e, di conseguenza, erogati anche da terzi indipendenti con la sola garanzia del patrimonio sociale.

L’Amministrazione finanziaria, con la circolare 11/2005, ha inoltre già chiarito che l’autonoma capacità di credito sussiste anche nel caso di un prestito obbligazionario e quando il finanziamento è ottenuto dalla società debitrice soltanto sulla base della garanzia fornita dalle azioni della stessa società finanziata, rilasciate in pegno dai soci. In questo caso, infatti, il terzo finanziatore è garantito dal valore delle partecipazioni e, in particolare, dal corrispettivo che otterrebbe dalla vendita delle azioni.

Infine, l’Agenzia ricorda che la disciplina limitativa in questione trova applicazione, per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, fino al 31 dicembre 2007, considerato che la Finanziaria 2008 ha provveduto ad abrogarla dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.


Fonte: Agenzia Entrate

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