Il reddito convenzionale si può utilizzare, in sostituzione della retribuzione effettivamente erogata, benefit compresi, ai fini degli adempimenti contributivi e fiscali (articolo 51, comma 8-bis, del Tuir), per i lavoratori che operano in terra straniera per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi, non necessariamente coincidenti con l'anno solare, in via continuativa e come unico oggetto del rapporto di lavoro tra datore (anche estero) e dipendente. Sono perciò escluse le trasferte o missioni presso clienti stranieri e società collegate.
Il contratto deve inoltre prevedere che l'esecuzione delle prestazioni avvenga esclusivamente in territorio straniero e che il dipendente sia collocato in uno speciale "ruolo estero" (circolare n. 207/2000 del Mef).
Rimane fuori dall'applicazione del reddito convenzionale chi lavora in uno Stato con il quale esiste un accordo contro le doppie imposizioni, che prevede la tassazione del reddito esclusivamente nel Paese estero.
Le tabelle inquadrano i lavoratori sulla base delle mansioni (operai e impiegati, quadri, dirigenti e giornalisti) e di specifici settori produttivi (industria tessile, edile e cinematografica, artigianato, trasporti, credito, assicurazioni, agricoltura, ecc.). Se il lavoratore opera in un settore produttivo non compreso tra quelli nelle tabelle, questa mancanza è considerata motivo ostativo all'applicazione del particolare regime dall'Agenzia delle Entrate (circolare n. 20/2011).
La retribuzione convenzionale si riferisce a una mensilità. In caso di inizio o interruzione del rapporto di lavoro nel corso del mese, è possibile conteggiare le singole giornate dividendo l'importo mensile per 26.
Per quanto riguarda i datori di lavoro, in caso di contratto superiore ai 183 giorni questi devono operare le ritenute in base al reddito convenzionale già dalla prima retribuzione, con eventuale rettifica in sede di conguaglio, nel caso siano venute meno le condizioni per accedere alla tassazione del reddito sostitutivo.
Fonte: Agenzia Entrate
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