I certificati di residenza rilasciati ai cittadini comunitari che vivono in Italia per consentire loro l’esercizio del diritto di voto nel Paese di provenienza, sono emessi in esenzione dall’imposta di bollo. Le persone appartenenti all’Unione europea, infatti, titolari del diritto di stabilirsi in qualunque Stato membro, godono in quel Paese dello stesso trattamento che le norme di diritto interno riconoscono ai propri cittadini.

E’ il parere fornito dall’agenzia delle Entrate con risoluzione 181/E del 10 luglio al Settore servizi demografici ed elettorali di un Comune che, in occasione delle elezioni parlamentari che si sono tenute in Romania lo scorso novembre, è ricorso all’interpello per chiarire i dubbi sul trattamento tributario, ai fini dell’imposta di bollo, dei certificati di residenza necessari ai cittadini rumeni a fini elettorali.

L’Agenzia ricorda che, in linea generale, i certificati di residenza sono soggetti all’imposta di bollo di 14,62 euro per foglio (articoli 1 e 4, Tariffa allegata al Dpr 642/1972). Un’espressa deroga a questo principio è prevista per gli “…atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all’esercizio dei diritti elettorali”, che ne sono esentati (articolo 1, Tabella allegata al Dpr 642/1972).

Il documento di prassi, inoltre, riporta alcuni principi del Trattato che istituisce la Comunità europea, come il divieto di ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità (articolo 12), l’istituzione di una cittadinanza dell’Unione (articolo 17), il diritto di voto per i cittadini residenti in un altro Stato (articolo 19).

Sulla base del quadro normativo nazionale e comunitario, l’Agenzia ritiene che l’esenzione prevista per gli atti e documenti relativi all’esercizio dei diritti elettorali possa applicarsi anche al caso in esame. Di conseguenza, i certificati di residenza rilasciati ai cittadini comunitari, rumeni in questa circostanza, per consentire loro l’esercizio del diritto di voto nel paese di origine, non scontano il bollo. Una diversa interpretazione contrasterebbe con il divieto di discriminazione, previsto dall’articolo 12 del Trattato della Comunità.


Fonte: Agenzia Entrate

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