Con la sentenza n. 21955 depositata il 27 ottobre scorso, la Corte di Cassazione ha affermato un importante principio: è sostanzialmente ammessa la class action nel processo tributario. In pratica è ammesso il ricorso “cumulativo” per i contribuenti che propongono la stessa questione di diritto. Per un ulteriore approfondimento si rimanda al commento di Andrea Bodrito, di prossima pubblicazione su Corriere Tributario.La vicenda esaminata dai giudici di Piazza Cavour nasce quando il Ministero dell’Economia e delle fnanze e l’Agenzia delle Entrate propongono ricorso per la cassazione della sentenza della CTR che aveva rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado; tale pronuncia aveva accolto il ricorso delle contribuenti contro il silenzio-rifiuto formatosi su istanze di rimborso IRAP relative agli anni di imposta 1998, 1999 e 2000.

La causa è stata rimessa alla pubblica udienza, non ravvisandosi i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., sulla questione di ammissibilità del ricorso cumulativo.

L’analisi della Cassazione

Nel ricorso in Cassazione l'Amministrazione finanziaria deduce l’inammissibilità, nella specie, del ricorso cumulativo e la conseguente erroneità della sentenza impugnata, che ha respinto il relativo motivo di appello, assumendo che "i tratti di comunanza delle rispettive materie del contendere si riducono al rilievo che si discute in tutti e tre i casi di IRAP".

Secondo i giudici di legittimità tale motivo è infondato; pur sottolineando che la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 10578/2010 (cfr. "", il Quotidiano IPSOA del 6 maggio 2010), aveva evidenziato che nel processo tributario non è, di regola, ammissibile il ricorso collettivo (proposto da più parti) e cumulativo (proposto nei confronti di più atti impugnabili), essendo necessaria, per la configurazione del litisconsorzio facoltativo, la comunanza delle questioni sia in diritto, sia in fatto, nel caso in esame osserva che la contestazione dell’Ufficio rispetto alle istanze di rimborso proposto dai contribuenti si fonda, come risulta nel ricorso, su questioni di diritto, e non di fatto, comuni ai contribuenti, cosicchè il “richiamo alla necessaria identità in fatto delle questioni appare in concreto ultroneo”.

Va rilevato che la Suprema Corte, con alcune sentenza recenti, si è pronunciata sull’argomento; in particolare, nel giugno di quest’anno ha affermato che nel processo tributario non sono ammessi neppure i ricorsi cumulativi dei liberi professionisti che chiedono all'Amministrazione finanziaria il rimborso dell'IRAP. Infatti, la sentenza n. 14378 del 15 giugno scorso (cfr. "", il Quotidiano IPSOA del 18 giugno 2010) ha stabilito che, in questo procedimento, le ipotesi di litisconsorzio necessario e facoltativo ricorrono solo nel caso in cui si è in presenza di un solo atto impositivo, coinvolgente, nell'unicità della fattispecie costitutiva dell'obbligazione, una pluralità di soggetti.

In sintesi, secondo i giudici di legittimità, nelle liti fiscali “la nozione di litisconsorzio necessario ha una dimensione prevalentemente processuale, collegata all'inscindibilità dell'oggetto e, quindi, del tributo”.

Con un'altra sentenza (n. 15582 del 30 giugno 2010 - cfr. "", il Quotidiano IPSOA del 9 luglio 2010), la stessa Corte di Cassazione ha affermato che il ricorso cumulativo contro una pluralità di sentenze emesse in materia tributaria, anche se formalmente distinte perché relative “a differenti annualità, è ammissibile quando la soluzione, per tutte le sentenze, dipenda da identiche questioni di diritto comuni a tutte le cause, in modo da dar vita ad un giudicato rilevabile d’ufficio in tutte le controversie relative al medesimo rapporto d’imposta”; in quell’occasione secondo i giudici di Piazza Cavour le sentenze, cumulativamente impugnate, riguardano anni d’imposta e tributi differenti, rispetto ai quali vengono conseguentemente proposti quesiti di diritto che non sono comuni a tutte le controversie.

Le conclusioni

Con la sentenza n. 21955 del 27 ottobre scorso i giudici della Corte di Cassazione, nel legittimare il ricorso cumulativo dei contribuenti che propongono la stessa questione di diritto, di fatto premono sull'acceleratore della c.d. class action nel processo tributario, dopo alcuni recenti orientamenti giurisprudenziali che di fatto erano discordanti rispetto alla sentenza esaminata con il presente commento.

(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 27/10/2010, n. 21955)


Fonte: IPSOA

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