Con la Risoluzione n. 117/E del 5 novembre, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a integrare quanto affermato con la precedente Risoluzione n. 260/E del 2009. Con quest’ultima era stato affermato che i corrispettivi liquidati in via provvisoria dall’appaltatore al subappaltatore, a fronte di Sal (Stato avanzamento lavori) che non comportano l’accettazione dell’opera, non possono considerarsi ricavi per l’appaltatore e, di conseguenza, costi fiscalmente rilevanti per il committente. Con la Risoluzione n. 117/E è stato invece affermato che relativamente ai lavori subappaltati, siano applicabili le disposizioni dell’art. 93 del TUIR e di conseguenza, i compensi “provvisori” pagati dall’appaltatore che partecipano alla valutazione delle rimanenze di opere ultrannuali, sono fiscalmente deducibili.

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