Non c'è violazione del diritto di difesa se, in presenza di una richiesta di differimento per concomitanti impegni professionali del difensore,il Tribunale rinvia la trattazione del processo durante l'udienza dibattimentale senza svolgere alcuna attività istruttoria. Infatti, il diritto di difesa è violato solo se viene svolta attività dibattimentale che incide sul processo finale. Inoltre la Cancelleria non è tenuta comunicare la nuova data dell'udienza all'avvocato della parte.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza 38474 del 02 novembre 2010.

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