Secondo la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce (sent. n. 436/02/10) e la Commissione Tributaria Regionale di Milano (sent. n. 61/22/10) risulta inesistente la notifica della cartella inviata a mezzo posta direttamente dai dipendenti di Equitalia e senza l’ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge, i quali sono rappresentati dagli Ufficiali della riscossione, dagli agenti della Polizia Municipale, dai Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario e da altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
Infatti secondo quanto cita il dispositivo sentenziato dai Giudici della Commissione di Milano
“Lo scopo della notifica dell’atto ha natura sostanziale e non processuale e viene raggiunto solo con la materiale e regolare notifica dell’atto nel domicilio fiscale o reale del contribuente“.

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