Permangono dubbi sul trattamento delle note per prestazioni di servizi resi, in Italia, da soggetti non residenti, e non soggetti passivi (lavoratori occasionali), nei confronti di Enti soggetti Passivi Iva dal 1 gennaio 2010.
In base al nuovo art 17 comma 2 dpr 633/72, infatti, il soggetto passivo italiano (nel mio caso, la Regione Emilia Romagna) che riceve prestazioni di servizi da un soggetto estero (lavoro occasionale art. 67 TUIR), deve emettere autofattura e pagare l’Iva in Italia.
L’articolo citato, infatti, non parla di “soggetto passivo estero”, ma solo di “soggetto estero” , quindi tutti, anche gli occasionali esteri.
In genere si tratta di relatori stranieri (UE o Extra UE) che tengono convegni o seminari, qui in Italia.
Sembra che l’art. 17 comma 2 dpr 633/72 non lasci adito a dubbi, ma anche fra i consulenti dell’Agenzia delle Entrate ci sono pareri discordanti.
Quindici giorni fa ho seguito un corso ed ho posto il quesito: il relatore ha confermato, senza ombra di dubbio, che per tutti gli stranieri (soggetti passivi o non) che rendono un servizio in Italia a un soggetto passivo residente, occorre emettere autofattura e versare l’Iva in Italia. Debitore d’imposta è il soggetto passivo residente.
Chiedo dunque, lumi sul Vostro sito, per conoscere il Vostro parere in merito al corretto comportamento da seguire sulla base delle parole usate dall’art 17 comma 2 dpr 633/72.
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1 commenti:
Anche noi concordiamo sul fatto che tutte le prestazioni eseguite da soggetto estero(ivi comprese quelle meramente occasionali) in Italia vanno emesse senza addebito di IVA e che quindi il soggetto passivo dovrà integrare la suddetta fattura tramite il meccanismo del reverse charge.
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