Arrivano le istruzioni operative per poter chiedere il rimborso dell'Iva assolta in uno degli Stati appartenenti all'Unione europea da soggetti stabiliti in altro Stato membro, grazie al provvedimento del direttore dell'Agenzia firmato oggi che chiarisce nel dettaglio le modalità e i tempi.
Il nuovo sistema che garantirà meno burocrazia e maggiore liquidità per gli operatori economici prende il via dalla direttiva 2008/9/CE, recepita nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo 18 del 2010.
A seguito di tali nuove norme, i cittadini europei non dovranno più recarsi presso le Amministrazioni finanziarie straniere, ma potranno interfacciarsi direttamente con quelle nazionali. In particolare, i cittadini italiani potranno dialogare direttamente con l'Agenzia delle Entrate.
Altra grande novità è la riduzione sia dei tempi di lavorazione dei rimborsi Iva, che passa da 6 a 4 mesi, sia di quelli necessari all'erogazione che deve obbligatoriamente avvenire nei 10 giorni successivi alla comunicazione della decisione di accoglimento del rimborso da parte dello Stato estero.
Nell'ottica di una riduzione della burocrazia, è stato generalizzato l'uso degli strumenti informatici, da un lato il web per la trasmissione delle richieste di rimborso, e dall'altro l'uso della posta elettronica per colloquiare con le varie Amministrazioni. In tale ambito rientra anche lo sviluppo di una procedura di trasmissione telematica, in collaborazione con la Banca d'Italia, delle disposizioni di pagamento a favore degli operatori economici comunitari.

Novità per gli operatori economici nazionali
Per gli operatori economici nazionali la grande novità è rappresentata dal fatto che la domanda di rimborso non è più cartacea bensì telematica e si presenta, direttamente o tramite i soggetti individuati dal provvedimento emanato oggi, all'Agenzia delle Entrate, via web con i canali telematici Entratel e Fisconline. Sarà cura dell'Agenzia, nei successivi 15 giorni e una volta svolti i controlli previsti nell'allegato B del provvedimento odierno, inoltrare la domanda di rimborso allo Stato membro competente.
Con il provvedimento dell'Agenzia è stato approvato anche l'elenco delle informazioni da indicare all'interno della richiesta di rimborso. Alcune di esse possono variare in base allo Stato a cui l'istanza è indirizzata. Ad esempio, è facoltà dello Stato comunitario scegliere la lingua e la valuta da utilizzare nella compilazione della domanda o volere che la descrizione dell'attività economica del richiedente venga fatta utilizzando un testo libero piuttosto che appositi codici.

Operatori di altri stati Ue - Come richiedere il rimborso per acquisti in Italia
Gli operatori economici comunitari non presenteranno più la domanda di rimborso, per le operazioni effettuate in Italia, direttamente al Centro operativo di Pescara, ma lo faranno tramite la propria Amministrazione finanziaria.
Il Centro operativo di Pescara dovrà prendere una decisione sulle richieste di rimborso nei 4 mesi successivi alla loro ricezione; i 4 mesi possono diventare 6 o 8 se il Centro riterrà necessario procedere alla richiesta di informazioni, come ad esempio gli originali delle fatture, o chiederne ulteriori.
L'erogazione dei rimborsi dovrà comunque sempre avvenire nei 10 giorni successivi alla comunicazione di accoglimento della richiesta.

Operatori extra Ue - Come richiedere il rimborso per acquisti in Italia
Per gli operatori economici residenti in Svizzera, Norvegia e Israele, Paesi con i quali l'Italia ha stipulato specifici accordi, non sono previsti grandi cambiamenti per quanto riguarda le modalità di presentazione della richiesta di rimborso. Essi, infatti, dovranno continuare a presentare, in forma cartacea, il modello Iva 79 al Centro operativo di Pescara.
Il provvedimento chiarisce, però, che anche per loro il nuovo termine di presentazione delle istanze è il 30 settembre.



Fonte: Agenzia Entrate

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