Il Comune titolare di un progetto consistente nella promozione, nella diffusione e nella vendita di specifiche card, attribuenti ai possessori libero accesso a musei convenzionati, mostre culturali e mezzi di trasporto locale, esercita un’attività commerciale, con tutte le conseguenze in termini di soggettività passiva Iva. E’ solo uno dei chiarimenti arrivati con la risoluzione n. 27/E, documento attraverso il quale l’Agenzia delle Entrate, oltre a tornare sull’applicabilità dell’imposta sul valore aggiunto alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese dagli enti locali, fornisce tuta una serie di precisazioni, “stimolate” da un interpello che, seppur inammissibile (per la mancanza del requisito della riferibilità personale), descriveva un’operazione complessa, coinvolgente più soggetti.

Il progetto “X card”
La vendita delle due card (la Tourist e la Museum), finalizzate a favorire l’accesso principalmente dei turisti ai musei e ai beni culturali del luogo, era solo una parte della “filiera”.
Il progetto, infatti, prevedeva una Spa (interamente partecipata da enti pubblici territoriali) che, in forza di apposito contratto di servizio con il Comune, forniva consulenza e assistenza al progetto, stipulava in qualità di mandatario con rappresentanza dell’ente locale le convenzioni attuative con i musei e con la società di trasporto pubblico locale, custodiva temporaneamente le somme incassate per la vendita delle carte, pagava, in nome e per conto del Comune, gli aggi spettanti ai rivenditori delle carte e i compensi ai musei convenzionati e alla società di trasporto pubblico locale.

La soggettività Iva del Comune
Come anticipato, l’Agenzia ha messo in evidenza – per le modalità di svolgimento, le dimensioni e la rilevanza economica - la commercialità dell’attività svolta del Comune. Commercialità che, si ricorda, se sussistente, fa rientrare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi messe in atto dagli enti non commerciali in generale – tra cui rientrano anche i Comuni - nel campo di applicazione dell’Iva.

In particolare, consentendo le card di far fruire agli acquirenti una prestazioni di servizi complessa (trasporto, accesso a musei e mostre, altre agevolazioni), la stessa, resa dal Comune, rientra fra quelle generiche, assoggettabile perciò all’aliquota ordinaria del 20% (al momento dell’acquisto della carta).

Nessun ostacolo a tale interpretazione è costituito dalla circostanza che tutta una serie di soggetti interviene nel meccanismo (dai rivenditori alla Spa, in un certo senso, factotum). Per l’Agenzia, infatti, il rapporto si instaura direttamente fra il cliente e il Comune, mentre la Spa “…e/o l’esercente/rivenditore rappresenteranno esclusivamente lo strumento attuativo della politica commerciale prescelta”.

Quindi, fermo restando, ovviamente, il diritto, per il Comune, alla detrazione assolta sugli acquisti inerenti:
•i rivenditori - inquadrabili come mandatari con rappresentanza all’incasso per conto del Comune - potranno non emettere scontrino o ricevuta fiscale (articolo 2, comma 1, lettera qq del Dpr 696/1996, in base al qual sono esonerate dagli obblighi di certificazione le cessioni e le prestazioni poste in essere da Regioni, Province, Comuni e loro consorzi).
•il riversamento delle somme riscosse al Comune costituirà una mera movimentazione finanziaria, come tale non rilevante ai fini Iva.

In conclusione, la risoluzione, cambiando imposta, ricorda che, per quanto riguarda il Comune, l’attività non ha alcuna rilevanza ai fini Ires (i Comuni non sono soggetti passivi).

Gli altri soggetti coinvolti
Per la società titolare del contratto di servizi, ciò che rileva, ai fini Ires e Iva, sono esclusivamente i corrispettivi pagati dal Comune come compenso per la sua attività.

Niente di particolare anche per gli altri soggetti coinvolti (la società di trasporto pubblico urbano, i gestori dei musei e gli organizzatori delle mostre), chiamati a certificare i corrispettivi e a liquidare l’Iva, in base alle regole proprie del settore di appartenenza.


Fonte: Agenzia Entrate

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