L'arbitro bancario finanziario rappresenta il mediatore nelle liti tra banche e clienti : dai conti correnti ai mutui casa, dalla concessione di un fido all'applicazione di tassi ritenuti usurari.
L'arbitro, che è previsto dalla legge di riforma del risparmio, si occuperà di tutte le controversie attivate dai clienti di banche e finanziarie sulle materie vigilate dalla Banca d'Italia in cui la richiesta di ristoro da parte del cliente non supera i 100mila euro se il cliente chiede una somma di denaro e senza limiti di importo se si chiede l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà.
Il sistema è previsto dall'articolo 128-bis del Testo Unico Bancario (TUB) ed é disciplinato dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia il 18 giugno 2009.

L'organismo è articolato sul territorio nazionale in 3 collegi indipendenti, che si occuperanno di controversie nelle quali il ricorso del cliente bancario viene istruito da una segreteria tecnica composta da personale qualificato della Banca d'Italia.

Esso è operativo dal giorno 15 ottobre e attraverso il nuovo strumento si possono, inviare ricorsi su controversie non antecedenti al primo gennaio 2007.
Il nuovo Arbitro Bancario pone precisi obblighi alle banche (ma anche a Poste Italiane per il Bancoposta) che innanzitutto saranno tenute ad aderire al nuovo organismo e rispondere ai reclami dei clienti entro 30 giorni. C'è, però, una procedura che i clienti devono rispettare: il reclamo alla banca é il primo passo; in caso di silenzio da parte della banca o di risposta insufficiente si può attivare il ricorso all'Abf scaricando il modulo dal sito dell'organismo (arbitrobancariofinanziario.it).
Il ricorso all'arbitro puo' avvenire via web, con posta elettronica certificata oppure per posta tradizionale, via fax o addirittura a mano.

L'iter, dalla presentazione del ricorso fino all'adempimento da parte dell'intermediario dura al massimo 165 giorni. La banca che soccombe nel giudizio davanti all'Abf e non rispetta la decisione del collegio vedrà il suo nome pubblicato sul sito dell'Arbitro con conseguente danno alla reputazione. Per presentare il ricorso il cliente deve versare un contributo spese di 20 euro, che viene rimborsato dall'intermediario se il ricorso viene accolto.
Sono soggetti alla decisione dell'Arbitro le banche, gli intermediari iscritti negli elenchi previsti dal Testo unico bancario, gli istituti di moneta elettronica che operano in Italia, Poste italiane per le attività di Bancoposta e le banche e gli intermediari esteri che operano in Italia.

Fonte: Tortelotti Fabrizio

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