Il trattamento fiscale degli omaggi ha subito modifiche a seguito dell'introduzione delle nuove regole di deducibilità delle spese di rappresentanza disposte dalla Finanziaria 2008 (legge 244/2007) e dettate con il decreto ministeriale del 19 novembre 2008.

Fino al 2007, le spese sostenute per i beni distribuiti gratuitamente erano qualificate di rappresentanza, con possibilità di deduzione integrale se di valore unitario non superiore a 25,82 euro. Se il bene superava tale soglia, la deducibilità delle spese era limitata ad un terzo del loro ammontare, da ripartire in cinque quote costanti nell'esercizio in cui erano state sostenute e nei quattro successivi.

Dal 2008, invece, il riformulato articolo 108, comma 2, del Tuir, riconosce la deducibilità piena delle spese relative ai beni distribuiti gratuitamente se di valore unitario non superiore a 50 euro. Quando il valore unitario dei beni dati in omaggio supera il limite indicato, si applicano le nuove regole sulle spese di rappresentanza, che ne prevedono la deducibilità nel periodo d'imposta in cui sono sostenute, in base ai ricavi e proventi della "gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo". In pratica, le spese di rappresentanza possono essere dedotte entro un determinato importo ("plafond di deducibilità") pari:
- all'1,3% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro
- allo 0,5% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni di euro
- allo 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.

Per essere qualificate di rappresentanza e, quindi, risultare deducibili secondo il criterio visto, le spese, effettivamente sostenute e documentate, devono possedere alcune caratteristiche. Requisito essenziale è, innanzitutto, la loro gratuità per il destinatario del bene (o del servizio), ossia da parte di quest'ultimo non vi deve essere corrispettivo o una specifica controprestazione. Dopo di che, vanno rispettati i principi di inerenza e congruità: le spese, cioè, devono essere finalizzate alla promozione sul mercato dei beni (o servizi) dell'azienda o perseguire finalità di pubbliche relazioni, ed essere ragionevoli in funzione dell'obiettivo di generare benefici economici per l'impresa ovvero coerenti rispetto alle pratiche e agli usi commerciali propri del settore in cui opera l'azienda.

Quando l'omaggio è composto da più beni, il limite di 50 euro va riferito al valore complessivo dell'omaggio e non a quello dei singoli beni che lo compongono. Un esempio tipico è quello del cesto natalizio che comprende una serie di beni, il cui singolo valore è sotto i 50 euro, ma che complessivamente superano il tetto indicato per la deducibilità integrale. Dal momento che il cesto va considerato come un unico omaggio dal valore complessivo superiore ai 50 euro, va applicata la regola del "plafond di deducibilità".

Per quanto riguarda il trattamento ai fini Iva, va fatta una distinzione se i beni dati in omaggio fanno parte dell'attività dell'impresa, cioè se sono prodotti o commercializzati dalla stessa, oppure vengono acquistati per essere regalati.
Per i beni acquistati, l'Iva non è detraibile, tranne quando il costo unitario non è superiore a 25,82 euro (articolo 19-bis1, comma 1, lettera h), Dpr 633/1972); la relativa cessione non è soggetta a imposta.
Nel caso invece di beni che rientrano nell'oggetto dell'attività propria dell'impresa, l'Iva è detraibile (a prescindere dal valore del bene), e la cessione va assoggettata a imposta.


Fonte:Agenzia Entrate

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