Non basta a superare la presunzione legale relativa di redditualità dei versamenti bancari risultanti dai conti del professionista, la circostanza che i versamenti stessi siano stati effettuati da un soggetto radicalmente estraneo all’attività del soggetto accertato, ad esso legato solo da rapporti di tipo personale. Con la sentenza n. 24933 depositata lo scorso 26 novembre, la Corte di Cassazione torna sugli accertamenti bancari sui conti dei professionisti, per chiarire che non è sufficiente ad integrare la prova liberatoria richiesta dall’art. 32, comma 1, n. 2), D.P.R. n. 600/1973 (al fine di superare la presunzione legale relativa di redditualità dei versamenti bancari risultanti dai conti del contribuente) la circostanza - attestata in giudizio dalle distinte di versamento e dagli assegni bancari - che i versamenti stessi siano stati operati da un soggetto privo di collegamento alcuno con l’attività professionale del soggetto accertato e legato a quest’ultimo esclusivamente da rapporti personali, quando mancano fatture che giustifichino la causale dei versamenti.

Deve quindi essere respinto il ricorso avanzato dal professionista contro l’avviso di accertamento induttivo fondato sui versamenti che il fratello della convivente ha fatto sul suo conto corrente e giustificati, secondo le dichiarazioni del contribuente, dalla necessità di pagare lavori di ristrutturazione, peraltro non fatturati.

(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 26/11/2009, n. 24933)


Fonte: IPSOA

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