La direttiva del 19 ottobre 2009 (n. 132/CE)ha riordinato le regole comunitarie per le esenzioni di talune importazioni definitive di beni. In particolare, la direttiva definisce l’ambito di applicazione delle esenzioni dall’Iva, di cui all’articolo 143, lettere b) (importazioni definitive di beni disciplinate dalle direttive 69/169/CEE, 83/181/CEE e 2006/79/CE del Consiglio) e c) (importazioni definitive di beni in libera pratica in provenienza da un territorio terzo facente parte del territorio doganale della Comunità), della direttiva 112/CE del 28 novembre 2006, nonché le modalità pratiche di attuazione, di cui all’articolo 145 della direttiva. Inoltre, in conformità agli articoli 131 e 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri accordano le esenzioni previste dall’odierna direttiva secondo le condizioni che essi fissano per assicurare l’applicazione semplice e corretta e per prevenire eventuali elusioni, evasioni e abusi. La direttiva entra in vigore da oggi (ossia il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla GUCE, serie L, n. 292 del 10 novembre 2009).

La direttiva n. 132/CE/2009
Premesso che per “Comunità” si intendono i territori degli Stati membri in cui opera la direttiva 2006/112/CE, ai fini dell’applicazione della nuova direttiva 2009, si intende per:

•“importazioni”: le importazioni definite all’articolo 30 della direttiva 2006/112/CE, come l’immissione in consumo all’uscita da uno dei regimi previsti dall’articolo 157, paragrafo 1, lettera a) della medesima Direttiva o da un regime d’ammissione temporanea o di transito
•“beni personali”: i beni destinati all’uso personale degli interessati o alle necessità della loro famiglia, in particolare gli effetti e gli oggetti mobili, i cicli e i motocicli, gli autoveicoli per uso privato e i loro rimorchi, le roulotte da campeggio, le imbarcazioni da diporto e gli aerei da turismo, nonché le provviste di casa che corrispondono all’approvvigionamento familiare normale, gli animali da appartamento e gli animali da sella
•“effetti e oggetti mobili”: gli effetti personali, la biancheria di casa e il mobilio o l’attrezzatura destinati all’us personale degli interessati o alle necessità della loro famiglia
•“prodotti alcolici”: i prodotti (birre, vini, aperitivi a base di vino o d’alcole, acquaviti, liquori e bevande alcoliche, ecc.) che rientrano nei codici NC da 2203 a 2208.
Ciò posto, con la direttiva 2009/132/CE si è provveduto alla codificazione della precedente direttiva 83/181/Cee (recepita in Italia con la legge n. 479/1992), sulle franchigie applicabili ai fini Iva alle importazioni definitive di alcune categorie di beni, come di seguito indicate.

I beni personali
I beni personali non devono riflettere, per la natura o quantità, nessuna preoccupazione d’ordine commerciale, né essere destinati a un’attività economica (articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE) e che comunque costituiscono beni personali anche gli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni necessari all’esercizio della professione dell’interessato.
Con la direttiva 2009/132/CE è stata poi confermata l'esenzione dal tributo per i beni personali importati da persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale in uno Stato membro a condizione che:
1.l'interessato o la propria famiglia abbiano avuto la residenza fuori della Comunità per almeno dodici mesi consecutivi;
2.i beni siano stati in possesso dell'interessato e da lui utilizzati nel luogo della sua precedente residenza per un periodo di sei mesi prima della data del trasferimento;
3.siano destinati allo stesso uso nel luogo di nuova residenza.
Ricorrendo i presupposti, i beni in questione possono beneficiare anche dell'esenzione da dazi (Regolamento CEE n. 918/83, modificato dal regolamento (CE) n. 355/94).
Si sottolinea che la condizione indicata sub 2), per ciò che riguarda i beni non consumabili, si intende assolta nel caso di beni usati mentre per i beni mobili registrati la prova del possesso e dell'utilizzazione dovrà sempre essere fornita. Pertanto, per quanto riguarda le autovetture, i motocicli e gli altri effetti o oggetti mobili, la franchigia viene concessa ai componenti del nucleo familiare che trasferisce la propria residenza nel territorio comunitario a condizione che sussistano per ciascuno di essi le condizioni sopra descritte (possesso, titolarità e uso dell'autovettura all'estero da almeno sei mesi prima del trasferimento rilevata dal documento di immatricolazione dell'autovettura o da altra idonea documentazione, permanenza ininterrotta all'estero per almeno 12 mesi - cfr circolare agenzia delle Dogane n. 22/2004).

La documentazione richiesta
I beni personali ammessi al beneficio della franchigia, per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di importazione, non possono costituire oggetto di prestito, pegno, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza una preventiva comunicazione all'autorità doganale. Tale vincolo, come pure chiarito nell’istruzione, deve figurare sulla dichiarazione d'importazione a mezzo di apposita annotazione apposta dall'ufficio doganale all'atto dell'operazione (Circolare agenzia Dogane n. 22/2004).
Ancora, il trasferimento di residenza può essere comprovato dalla presentazione all'ufficio doganale di uno dei seguenti documenti:
•certificato del Comune ove è stata eletta la nuova residenza, che riporti lo stato di famiglia, il luogo di precedente residenza e la data di trasferimento
•dichiarazione rilasciata dall'autorità consolare italiana del Paese terzo, che attesti il periodo di permanenza all'estero e la data di trasferimento
•altra documentazione riconosciuta idonea dal capo della circoscrizione competente sull'ufficio doganale d'importazione, tenuto conto del beneficiario e delle caratteristiche dell'operazione.
La documentazione può consistere (salvo l’eventuale ricorso all'autocertificazione) in una attestazione rilasciata dall'impresa o ente nel Paese terzo alle cui dipendenze il soggetto beneficiario abbia lavorato ovvero da un contratto di affitto di immobile per abitazione del soggetto beneficiario nel Paese terzo. E’ da tenere comunque presente che, ai fini dell’esenzione di cui trattasi, i beni personali non devono riflettere, per la loro natura o quantità, nessuna preoccupazione d’ordine commerciale, né essere destinati a un’attività economica (articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE) e che in ogni caso costituiscono beni personali anche gli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni necessari all’esercizio della professione dell’interessato.

Il corredo matrimoniale
Analogo beneficio compete ai fini Iva (ma anche per i dazi in virtù del Regolamento n. 918/83) ai corredi e agli oggetti mobili, a esclusione di prodotti alcolici, tabacchi e prodotti del tabacco, anche nuovi, appartenenti a una persona residente in un Paese terzo che trasferisce la propria residenza nel territorio della Comunità in occasione del suo matrimonio a condizione che abbia risieduto in detto Paese terzo da almeno dodici mesi consecutivi e che fornisca la prova del matrimonio (anche attraverso l'autocertificazione).
Sono ancora ammessi in franchigia i regali offerti da persone residenti in un Paese terzo a persona che dopo aver ivi risieduto ininterrottamente per 12 mesi trasferisce la propria residenza nel territorio comunitario in occasione del matrimonio.
I regali offerti in matrimonio sono ammessi in franchigia di Iva (e dazi per le ragioni esposte n.d.r.) a condizione che il valore di ognuno non superi i 1.000 euro (l'Italia, infatti, con decreto ministeriale n. 489/1997, ha dato attuazione pratica alla facoltà concessa ai Paesi membri, ribadita nella direttiva che oggi entra in vigore, di incrementare il valore dei beni ammessi in esenzione, altrimenti fissato a 200 euro).
L'esenzione è accordata unicamente per i beni definitivamente importati, al più presto due mesi prima della data prevista per il matrimonio (e in questo caso l'esenzione è subordinata alla presentazione di un congrua garanzia la cui forma e importo saranno fissati dall'autorità doganale) e al più tardi quattro mesi dopo la data del matrimonio. Anche in questo caso, per un periodo di 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione, i beni ammessi al beneficio non possono formare oggetto di pegno, prestito, locazione o cessione a titolo gratuito o oneroso e tale vincolo deve figurare sul documento d'importazione a mezzo di apposita annotazione apposta dall'ufficio doganale all'atto dell'operazione.

I beni acquisiti per successione
Sono ammessi in esenzione, altresì, i beni personali, esclusi quelli indicati all'art. 18 della Direttiva in rassegna (prodotti alcolici; tabacchi e prodotti del tabacco; mezzi di trasporto a carattere commerciale; materiali per uso professionale diversi dagli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni che erano necessari all’esercizio dell’attività del defunto; scorte di materie prime e di prodotti lavorati o semilavorati; bestiame vivo e scorte di prodotti agricoli oltre le quantità corrispondenti ad un approvvigionamento familiare normale), acquisiti per successione legale o per successione testamentaria da una persona fisica avente residenza nel territorio doganale della Comunità. Il privato deve presentare all'autorità doganale dello Stato membro d'importazione un attestato rilasciato da un notaio o da altra autorità competente del Paese terzo di esportazione comprovante l'acquisizione per via successoria dei beni importati.
L'importazione deve essere effettuata entro due anni dall'immissione nel possesso di tali beni.

Le altre ipotesi indicate nella normativa comunitaria
Le ipotesi di esenzione, dettagliatamente previste dalla direttiva, spaziano:
•dal corredo e dagli oggetti mobili usati necessari all'arredamento di una camera di chi soggiorna nella Comunità per compiervi studi, alle importazioni di beni di valore trascurabile, non superiore a 10 euro (limite che gli Stati membri possono elevare a euro 22, come è avvenuto per l'Italia), esclusi prodotti alcolici, profumi e tabacchi (articoli 21-24)
•dalle importazioni di beni d'investimento e altri beni strumentali appartenenti a imprese che trasferiscono l'attività nella Comunità, alle importazioni di taluni prodotti agricoli o a uso agricolo (articoli 25-35)
•dalle importazioni di sostanze terapeutiche, di medicinali, animali da laboratorio e sostanze biologiche o chimiche destinate alla ricerca, ai beni inviati a enti caritativi o filantropici (artt. 36-57)
•dalle importazioni relative a determinate relazioni internazionali (decorazioni e ricompense concesse a titolo onorifico, beni destinati all'uso di sovrani e capi di Stato, ecc.), alle importazioni di beni a fini di prospezione commerciale (campioni di valore trascurabile, stampati e oggetti a carattere pubblicitario, e via di seguito) (articoli 58-71)
•dai beni importati per esami, analisi o prove, fino ad arrivare alle spedizioni agli enti competenti in materia di protezione dei diritti d'autore o di protezione della proprietà industriale o commerciale, documentazione a carattere turistico, ed altro (articoli 72-90).


Fonte: Agenzia Entrate

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