Massima:

In tema  di  imposte  sui  redditi,  in base al dettato del D.P.R. 22 dicembre

1986, n.  917,  art.  6, comma 2, le somme percepite dal contribuente a titolo

risarcitorio possono  costituire  reddito imponibile ma solo quando abbiano la

funzione di  reintegrare  un  danno  concretatosi  nella mancata percezione di

redditi.                                                                     

                                                                             

*Massima redatta dal servizio di documentazione economica e tributaria       

Testo:

                         Svolgimento del processo                            

                                                                             

    M.V. otteneva  la  condanna  del  suo datore di lavoro al risarcimento dei

danni da  demansionamento  liquidati  dal  Pretore  di Milano (con sentenza n.

3660 del  22  ottobre 1997) in somma pari a L. 101.385.309. La Banca Nazionale

dell'Agricoltura, datore   di   lavoro   del  V.,  gli  accreditava  la  somma

detraendo le  ritenute  fiscali pari a L. 41.567.976 che versava all'Esattoria

Imposte dirette di Roma.                                                     

    M.V. presentava  quindi  istanza  di rimborso dell'IRPEF per L. 45.380.000

e impugnava  il  silenzio  rifiuto  dell'amministrazione finanziaria; riteneva

infatti che  la  somma  di  cui alla condanna emessa dal Pretore di Milano non

era soggetta  a  imposizione fiscale ai fini IRPEF in quanto non rappresentava

alcuna reintegrazione  di  reddito  patrimoniale non percepito ma piuttosto il

risarcimento del  danno  alla  professionalita'  e  all'immagine  derivato dal

demansionamento.                                                             

    Il ricorso   del   contribuente  veniva  respinto  in  primo  grado  dalla

Commissione Tributaria  Provinciale  (sentenza n. 87/10/01) e in appello dalla

Commissione Tributaria   Regionale   di  Milano  (sentenza  n.  45/23/03)  che

interpretava le  disposizioni  del  D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, e

quelle del  D.L.  n. 41 del 1995, nel senso dell'imponibilita' dell'indennita'

percepita dal  contribuente  per  essere in generale soggette "a tassazione le

somme e  i  valori comunque percepiti anche a titolo risarcitorio a seguito di

provvedimento dell'autorita' giudiziaria relativa a questioni di lavoro".    

    Ricorre per cassazione M.V. affidandosi di impugnazione.                 

    Si difendono con controricorso il Ministero e l'Agenzia delle Entrate.   

                                                                             

                           Motivi della decisione                            

                                                                             

    Con il  primo  motivo  di  ricorso  si  deduce,  in relazione all'art. 360

c.p.c., n.  3,  la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986,

art. 1,  art.  6,  comma 2, art. 48 e D.L. n. 41 del 1995, art. 32 (convertito

in L. n. 85 del 1995).                                                       

    Con il  secondo  motivo  di  ricorso  si deduce, in relazione all'art. 360

c.p.c., n.  5,  la  omessa,  insufficiente e contraddittoria motivazione su un

punto decisivo della controversia.                                           

    Il ricorrente  insiste  nel  sottolineare  la  natura  di risarcimento non

patrimoniale e  non  derivante dall'accertamento di una perdita reddituale del

suo credito  accertato  in  giudizio  nei  confronti  del  datore  di lavoro e

rivendica quindi  il  suo  diritto al rimborso delle ritenute illegittimamente

detratte dalla  somma  corrisposta  dal  datore  di  lavoro  e  non restituite

dall'amministrazione finanziaria.  Fa  rilevare  a  tale proposito che nessuna

diminuzione stipendiale   si   era   verificata   nel   quadro  dell'accertato

demansionamento e     afferma    l'erroneita'    dell'interpretazione    delle

disposizioni di  cui  al  D.P.R.  n.  917  del  1986 e al D.L. n. 41 del 1995,

recepita dalla CTR milanese.                                                 

    Il ricorso e' manifestamente fondato.                                    

    La giurisprudenza  di  legittimita'  e'  ferma nel ritenere che in tema di

imposte sui  redditi,  in base al dettato del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,

art. 6,  comma  2,  le  somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio

possono costituire  reddito  imponibile  ma solo quando abbiano la funzione di

reintegrare un   danno   concretatosi  nella  mancata  percezione  di  redditi

(Cassazione civile  sezione  5^  n.  9111 del 21 giugno 2002 e n. 11682 del 21

maggio 2007).   Sicche'   ad   esempio   non  sono  assoggettabili  a  tributo

l'indennita' corrisposta  dal  datore  di lavoro, a titolo di risarcimento del

danno, per  la  reintegrazione delle energie psicofisiche spese dal lavoratore

oltre l'orario massimo di lavoro da lui esigibile.                           

    Il ricorso  va  pertanto accolto con conseguente cassazione della sentenza

impugnata e  decisione  nel  merito  di  accoglimento del ricorso introduttivo

del contribuente  diretto  all'accertamento  della non soggezione a tassazione

IRPEF della   somma   percepita  dalla  Banca  Nazionale  dell'Agricoltura,  a

seguito della  sopracitata  sentenza  n. 3660/1997 del Pretore di Milano, e al

conseguente diritto  al  rimborso delle ritenute fiscali effettuate dal datore

di lavoro.                                                                   

    Sussistono i  presupposti  di  legge  per  la  compensazione  delle  spese

dell'intero giudizio.                                                        

                                                                             

                                    P.Q.M.                                   

                                                                             

    La Corte  accoglie  il  ricorso,  cassa la sentenza impugnata e, decidendo

nel merito,  accoglie  il  ricorso  introduttivo  proposto  in primo grado dal

contribuente. Compensa le spese processuali dell'intero giudizio.


Fonte: Min.Finanze

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