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Il Commercialista in Rete ha detto... 2/11/08 12:18

Per quanto concerne le spese che possono essere portate in detrazione, la circolare dettagliata propone un'elencazione non esaustica a seconda dell'intervento da eseguire. Sono quindi agevolabili le seguenti spese:
fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti, fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti (interventi per la riduzione della trasmittanza termica dell'involucro degli edifici, comma 345);
miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso, miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni (interventi per la riduzione della trasmittanza termica degli infissi, comma 345);
fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonche' delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento, smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. (interventi concernenti la climatizzazione invernale, comma 347).

Sono inoltre detraibili le spese relative alla posa in opera dei materiali e alle prestazioni professionali. Le spese di cui si chiede l'agevolazione devono essere sostenute nell'anno 2007.

L'agevolazione in oggetto, per espressa volontà legislativa, non è cumulabile con altre agevolazioni applicabili all'IRPEF. La circolare non esclude la possibilità che si possa cumulare con l'IVA ridotta al 10% sugli interventi edilizi.

Considerando che gli interventi che danno origine a quest'agevolazione sono normalmente associati alla detrazione del 36% dell'IRPEF, la circolare esclude espressamente che il medesimo intervento possa essere agevolato da entrambi i provvedimenti. Quindi, per la medesima spesa,si dovrà decidere se richiedere l'applicazione dell'agevolazione del 55% o del 41%.

 
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