La stipula di un contratto di global service non esclude l'applicazione del reverse charge. In campo Iva, il regime dell'inversione contabile si applica anche ai rapporti di subappalto instaurati con un appaltatore che ha sottoscritto a monte, a sua volta, un accordo che prevede la fornitura integrata di una serie di servizi. Questa tipologia contrattuale, infatti, è assimilabile a un appalto, ma solo a condizione che i lavori edili prevalgano rispetto agli altri servizi, che devono avere di conseguenza una funzione accessoria rispetto alle prestazioni principali.

A chiarirlo è la risoluzione n. 432/E del 12 novembre, con cui l'agenzia delle Entrate ribadisce alcuni concetti chiave che disciplinano il sistema del reverse charge. A partire dal principio in base al quale l'inversione contabile si applica alle prestazioni rese da un subappaltatore nei confronti di un altro subappaltatore o di un appaltatore. In seconda battuta, inoltre, entrambi i contraenti devono operare nel settore dell'edilizia, nel senso che la loro attività deve rientrare nella sezione F della tabella di classificazione Ateco 2007 o deve comunque includere prestazioni riconducibili al settore delle costruzioni.

Tenendo conto di questi due presupposti fondamentali, il documento di prassi risponde a un'istanza di interpello sulla corretta interpretazione dell'articolo 17, sesto comma, del Dpr 633/1972 sull'Iva, che definisce l'ambito applicativo del reverse charge. L'interpellante è una società a responsabilità limitata che ha il compito di eseguire una serie di interventi di manutenzione, riparazione e adeguamento degli impianti presenti negli immobili di proprietà di un Comune. La committente di questi lavori è una società per azioni attiva nel campo delle tecnologie informatiche che ha stipulato con l'amministrazione comunale un contratto di global service. Si tratta, in poche parole, di uno schema contrattuale che prevede l'assegnazione a un'unica controparte di un certo numero di servizi per il raggiungimento di obiettivi prefissati dietro pagamento di corrispettivi.

Ai fini dell'applicazione del reverse charge, è determinante capire se il global service si configuri come un appalto oppure no. La società autrice dell'interpello propende per la seconda ipotesi, convinta che il global service non sia un appalto di lavori, ma un appalto di servizi integrati. Di conseguenza, il rapporto tra l'interpellante e la ditta committente sarebbe un contratto di appalto, e non di subappalto, per cui l'inversione contabile sarebbe esclusa.

Una soluzione interpretativa che l'Agenzia respinge richiamando, in particolare, la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha di fatto assimilato il contratto di global service a un contratto di appalto di lavori o servizi. Nel caso specifico preso in esame nella risoluzione, occorrerebbe definire la natura dell'accordo principale stipulato a monte tra la Spa e il Comune. Una valutazione, questa, che, pur esulando dagli scopi dell'interpello, dipende dal peso che le prestazioni di lavori hanno nell'ambito del contratto. Se queste prevalgono rispetto agli altri servizi, il contratto non potrà che essere un appalto. Di conseguenza, il rapporto tra l'interpellante e la Spa committente si configurerà gioco forza come un subappalto a cui risulterà applicabile il regime del reverse charge.

Una conclusione che resta valida anche se la società che fornisce il subappalto opera con un codice attività escluso dalla sezione F della tabella Ateco 2007. Per l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile conta, infatti, l'attività effettivamente svolta, piuttosto che il codice utilizzato dall'impresa.


Fonte: Agenzia Entrate

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