Con il provvedimento 11 novembre 2008 del direttore dell'agenzia delle Entrate è stato approvato lo schema di certificazione unica (Cud 2009), con le relative istruzioni, per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta.

Lo schema deve essere utilizzato per attestare i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e a quelli a essi equiparati (redditi derivanti da trattamenti pensionistici), nonché ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente erogati nel periodo d'imposta 2008 (ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Tuir, si considerano percepiti nel periodo d'imposta 2008 anche le somme e i valori in genere, corrisposti dal datore di lavoro entro il 12 gennaio 2009).

Il termine previsto per la consegna della certificazione è fissato al 28 febbraio 2009.

Novità del Cud 2009

Rispetto a quello dello scorso anno, il Cud 2009 tiene conto di alcune novità di rilievo che rispondono sia all'esigenza di recepire le disposizioni introdotte di recente nell'ambito della normativa tributaria sia alla volontà di fornire maggiori precisazioni sulle modalità di compilazione della certificazione, al fine di semplificare gli adempimenti del sostituto d'imposta e, al tempo stesso, consentire al dipendente una più facile lettura della certificazione medesima.

Le principali novità riguardano le:

detrazioni per famiglie numerose (punti 31, 32 e 33)

detrazioni per canoni di locazione (punti 36, 37 e 38)

somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario e per premi di produttività (punti da 77 a 81)

detrazioni sulle indennità di fine rapporto e della ritenuta effettivamente operata (punto 109).

Detrazioni per famiglie numerose

Questa ulteriore detrazione è stata inserita nel nostro ordinamento dall' articolo 1, comma 15, della legge 244/2007 (Finanziaria 2008), che ha introdotto nell'articolo 12 del Tuir ("Detrazioni per carichi di famiglia") il nuovo comma 1-bis il quale ha stabilito che: "In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200,00 euro".

Le modalità applicative della disposizione sono state dettate con decreto del 31 gennaio 2008. La circolare 1/2008 delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti.

Peculiare caratteristica della detrazione è che il bonus spetta anche in caso di incapienza dell'imposta dovuta dal contribuente. In sostanza, l'ulteriore detrazione diminuisce l'imposta dovuta quando c'è capienza, mentre per la parte incapiente diventa un vero e proprio credito che viene riattribuito direttamente dal sostituto di imposta sempreché ci sia capienza nel monte ritenute complessivo. Qualora il monte ritenute risulti incapiente, il sostituto si limita a indicare (punto 33) qual è l'importo che non ha potuto riconoscere. In questo caso, nel Cud 2009 viene precisato che, in assenza di altri redditi oltre quelli certificati, il contribuente, per fruire del credito non riconosciuto, deve necessariamente presentare la dichiarazione dei redditi.

Questo è il secondo anno in cui i contribuenti possono fruire della ulteriore detrazione. Per il 2007, nel Cud 2008, il sostituto di imposta dava conto della gestione della detrazione nelle annotazioni perchè non esistevano gli appositi campi inseriti nella nuova certificazione: il Cud 2008 era stato predisposto prima della emanazione della disposizione che ha introdotto l'ulteriore detrazione.

Nel punto 31 va indicato l'ammontare della detrazione spettante che ha trovato capienza nell'imposta lorda diminuita delle altre detrazioni di cui all'articolo 12, nonché quelle di cui agli articoli 13, 15 e 16 e delle detrazioni previste da altre disposizioni normative.

Nel punto 32 va indicato l'importo della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta lorda.

Se il credito 2007 è stato riconosciuto nel 2008 dal sostituto d’imposta, la circostanza va evidenziata nelle annotazioni utilizzando il codice BL della tabella C “codifica annotazioni”.

Detrazioni per canoni di locazione

Il decreto ministeriale 11 febbraio 2008 ha disposto le modalità operative per l'attribuzione delle detrazioni per canoni di locazione di cui all'articolo 16 del Tuir. I soggetti che percepiscono redditi di lavoro dipendente e assimilati possono richiedere al proprio datore di lavoro di conteggiare la detrazione direttamente nelle operazioni di conguaglio di fine anno. A tale scopo, è sufficiente presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione su carta libera in cui si attestano il canone di locazione pagato, gli estremi di registrazione del contratto e la data dalla quale l'immobile locato è stato adibito ad abitazione principale del contribuente o dei suoi familiari.

La gestione della detrazione da parte del sostituto è sostanzialmente analoga a quella illustrata in relazione alla ulteriore detrazione per famiglie numerose: va verificato se c'è capienza nelle imposte dovute dal contribuente o, se necessario, nel monte ritenute complessivo. In caso di incapienza del monte ritenute, occorre evidenziare l'importo del credito che il sostituto non ha potuto riconoscere.

Nel punto 36 va indicato l'importo delle detrazioni che ha trovato capienza nell'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del Tuir.

Per chiarire in che modo viene gestita nel Cud la detrazione, ipotizziamo che:

l'imposta lorda a carico di un lavoratore ammonti a 1.500 euro

la detrazione per lavoro dipendente sia pari a 700 euro

la detrazione per familiari a carico risulti di 300 euro

la detrazione per canoni di locazione ammonti a 600 euro.

L'imposta lorda di 1.500, diminuita delle detrazioni per lavoro (700) e per familiari (300), diventa pari a 500. Pertanto, dei 600 euro spettanti come detrazione per canoni di locazione, 100 non trovano capienza e vanno indicati:

nel punto 37, se il sostituto ha potuto riconoscere il credito perchè aveva capienza nel monte ritenute complessivo

ovvero nel punto 38, se tale capienza non esisteva

In tale ultimo caso, per ottenere il credito, il contribuente, in assenza di altri redditi oltre quelli certificati nel Cud, dovrà presentare necessariamente la dichiarazione dei redditi.

Somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario e per premi di produttività

Il decreto legge 93/2008 ha previsto una misura sperimentale per l'incremento della produttività del lavoro. In particolare, le somme agevolate erogate a livello aziendale nel periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2008 sono soggette a un'imposta sostitutiva del 10% entro il limite complessivo di 3mila euro.

L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta "salva espressa rinuncia scritta del lavoratore". I soggetti interessati alla disposizione agevolativa sono tutti i lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2007 hanno prodotto redditi da lavoro dipendente (comprese le pensioni e gli assegni a queste equiparati) non superiori complessivamente a 30mila euro lordi.

Nel punto 77 del Cud 2009 dovrà essere indicato il totale dei redditi percepiti per prestazioni di lavoro straordinario, nel successivo punto 78 l'imposta sostitutiva del 10%, nel punto 79 l'importo delle ritenute sospese.

Il punto 80 dovrà essere barrato nell'ipotesi in cui il sostituto abbia applicato la tassazione ordinaria su richiesta del sostituito ovvero qualora abbia ritenuto meno favorevole per il lavoratore la tassazione sostitutiva. Il sostituto d'imposta evidenzierà nella tabella delle annotazioni con il codice AF la motivazione per la quale si è applicata una tassazione ordinaria su dette somme.

Il punto 81, infine, contempla l'importo del lavoro straordinario percepito dai prestatori di lavoro addetti alla guida, dipendenti dalle imprese autorizzate al trasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi.

Altre novità

Nella sezione relativa al Tfr, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale, è stato introdotto il nuovo punto 109 "detrazione", per indicare la detrazione spettante ai fini della riduzione del prelievo fiscale sulle indennità di fine rapporto (decreto ministeriale 20 marzo 2008).

Nella scheda per la scelta della destinazione del cinque per mille dell'Irpef, ricompare tra le possibili opzioni il "sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente", finalità reintrodotta dall'articolo 63-bis del decreto legge 112/2008.


Fonte: Agenzia Entrate

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