Come si calcola la percentuale di detraibilità Iva di una banca consorziata che ha acquisito un ramo d'azienda di un'altra società? La risoluzione n. 414/E del 31 ottobre fornisce la risposta a questa domanda, chiarendo che, in caso di conferimento, nel computo del pro-rata della conferitaria rientra non solo il volume d'affari realizzato da quest'ultima nell'anno di imposta in cui è avvenuta l'acquisizione, ma anche l'ammontare di tutte le operazioni imponibili riconducibili al ramo aziendale acquisito.

A sollecitare l'intervento dell'agenzia delle Entrate è l'istanza di interpello presentata da una società consortile a responsabilità limitata che, rientrando nel regime di esenzione Iva previsto dalla legge 133/1999, ha fatturato conseguentemente senza addebito dell'imposta le prestazioni di servizi di carattere ausiliario effettuate nei confronti delle banche consorziate. Questa disciplina è stata abrogata dall'ultima Finanziaria che nello stesso tempo ha introdotto, con decorrenza dal 1° luglio di quest'anno, un regime di esenzione Iva per le prestazioni di servizi effettuate dai consorzi, comprese le società consortili e le cooperative con funzioni consortili, nei confronti dei soci o consorziati. Il nuovo sistema si applica a due condizioni: i consorzi devono essere costituiti da aziende che nel triennio precedente hanno avuto una percentuale di detrazione inferiore o pari al 10% e i corrispettivi pagati dai consorziati al consorzio di appartenenza non devono superare i costi imputabili alle prestazioni stesse.

Nel caso preso in esame dalla risoluzione, il consorzio interpellante è composto da tre società, due delle quali, nel periodo 2005-2007, avevano scelto il regime di esonero dagli adempimenti contabili relativi alle operazioni esenti senza beneficiare di alcuna detrazione Iva.

In particolare, una delle consorziate il 31 dicembre del 2007 ha acquistato un ramo d'azienda da una società il cui volume d'affari è costituito essenzialmente da operazioni imponibili. La terza consorziata, invece, pur effettuando prevalentemente operazioni esenti, ha optato per l'applicazione separata dell'Iva e gode di un pro-rata di detraibilità superiore al 10% in relazione a una delle sue attività non esenti. Una circostanza che, a giudizio dell'interpellante, non dovrebbe pregiudicare la possibilità di fatturare in esenzione le prestazioni rese dal consorzio ai suoi soci. Alla stessa conclusione, stando sempre alle soluzione proposta dal contribuente, si arriverebbe considerando la situazione della consorziata che, nell'ambito di un processo di conferimento aziendale, ha acquisito un ramo d'azienda da un'altra società. Nel caso specifico, per verificare che nel triennio precedente il pro-rata di detraibilità della conferitaria non abbia superato la soglia massima del 10%, basterebbe prendere in considerazione il suo volume d'affari, e non anche quello dell'azienda acquisita.

Una soluzione che non trova l'accordo dei tecnici delle Entrate, convinti invece che l'acquisizione del ramo d'azienda non possa non entrare in gioco nel calcolo della percentuale di detraibilità della conferitaria. Ne consegue che il regime di esenzione potrà essere legittimamente applicato soltanto tenendo conto del volume d'affari complessivo realizzato nell'anno di imposta in cui si è verificata la cessione. In sostanza, anche se la conferitaria ha optato per il regime di esonero dagli adempimenti, nel calcolo del pro-rata si dovrà considerare anche l'ammontare delle operazioni imponibili riconducibili al ramo aziendale acquisito. Con il logico corollario: se la percentuale risulterà superiore al 10% il regime di esenzione sarà off limits.


Fonte: Agenzia Entrate

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