Con istanza di interpello n. 954-327/2008, concernente l’interpretazione
dell’art. 13 della Tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 è stato esposto il
seguente
Quesito
Il Ministero della Giustizia fa presente che gli Uffici giudiziari
provvedono al pagamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti, interpreti,
avvocati, ecc. con l’emissione di ordinativi di pagamento sulla competente
tesoreria provinciale dello Stato (con quietanza del creditore o con accredito sul
c/c), e sulla quietanza viene trattenuta l’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 13
della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede l’applicazione
dell’imposta per le quietanze relative ai mandati, ordinativi ed altri titoli di spesa
dello Stato.
L’istante fa presente che, per effetto dell’articolo 1, commi da 96 a 117,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - legge finanziaria per il 2008 - che ha
introdotto un regime semplificato per i contribuenti c.d. minimi, questi ultimi
possono non addebitare l’imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa, con la
conseguenza che, come chiarito con la Circolare n. 7/E del 28 gennaio 2008, le
fatture emesse da parte dei contribuenti minimi senza addebito dell’IVA sono
assoggettate all’imposta di bollo nella misura di euro 1,81 quando l’importo è
superiore a 77,47 euro.
Ciò posto, il Ministero della Giustizia chiede di conoscere se all’atto
dell’emissione degli ordinativi di pagamento gli uffici giudiziari è dovuta
l’imposta di bollo sulla quietanza relativa al pagamento di prestazioni che non
scontano l’IVA, i cui documenti (fatture) sono già stati assoggettati all’imposta
di bollo ai sensi del medesimo articolo 13.
L’istante chiede, inoltre, chiarimenti in ordine alle modalità di pagamento
della predetta imposta.
Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
Il Ministero della Giustizia non prospetta alcuna soluzione interpretativa.
Parere della Direzione
L’articolo 13 della tariffa allegato A, parte I, annessa al DPR 26 ottobre
1972, n. 642, prevede l’imposta di bollo nella misura di Euro 1,81 per ogni
esemplare per le “… ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per
suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”.
Con particolare riferimento alle quietanze, lo stesso articolo 13 della
tariffa prevede che l’imposta “2. Per le quietanze relative ai mandati, ordinativi,
vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, è riscossa in modo virtuale al
momento dell’emissione degli stessi”.
Inoltre, in forza di quanto disposto dalla nota 2 posta in calce all’articolo
13 della tariffa “L’imposta non è dovuta:
a) quando la somma non supera L. 150.000 (Euro 77,47)…
b) per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti gia assoggettati
all’imposta di bollo o esenti…”.
In ordine al quesito posto dall’istante, giova richiamare la Circolare n. 46
del 28 luglio 1983, del Ministero delle Finanze, d’intesa con il Ministero del
Tesoro, nella quale è stato precisato, tra l’altro, che quando il pagamento è
disposto con titoli di spesa, è dovuta, in ogni caso, l’imposta di bollo sulla
quietanza.
In tale ultima ipotesi, infatti, la quietanza deve essere necessariamente
apposta sul titolo di spesa e, quindi, su un documento diverso da quello
eventualmente già assoggettato ad imposta di bollo, con la conseguenza che non
è possibile invocare la previsione della citata nota 2 dell’articolo 13 secondo cui
l’imposta non è dovuta per “ la quietanza …apposta sui documenti gia
assoggettati all’imposta di bollo…”.
L’imposta deve essere assolta in modo virtuale, mediante trattenuta
all’atto dell’emissione del titolo di spesa.
In sintesi, alla luce di quanto esposto, l’imposta di bollo è dovuta, secondo
le modalità appena indicate, anche sulle quietanze relative ai mandati, ordinativi,
vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, emessi a favore dei
contribuenti minimi, sempre che la somma da corrispondere sia superiore ad euro
77,47.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.
RISOLUZIONE N. 365/E del 3 ottobre 2008.
Fonte: Min.Finanze
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