La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 24486 del 2008, ha stabilito che non può essere considerato soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili il coniuge separato assegnatario della casa, e quindi, il medesimo individuo non è obbligato al pagamento dell'Ici in sostituzione del marito proprietario dei locali. La sezione tributaria della Corte ha dichiarato che l'assegnazione della casa coniugale integra "un atipico diritto personale di godimento e non un diritto reale" tanto che "in capo al coniuge non è ravvisabile la titolarità di un diritto di proprietà o di uno dei diritti di godimento specificamente previsti dalla norma".
Fonte: Il Sole 24 Ore
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» Niente Ici per l'assegnatario della casa coniugale.
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