Lunedì 28 aprile, dalle ore 10, scatta l'operazione "bonus sicurezza". Da quel momento sarà possibile presentare l'istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di comportamento di atti illeciti da parte di terzi.

Con provvedimento 31 marzo 2008 del direttore dell'agenzia delle Entrate, è stato infatti approvato il modello IMS, con le relative istruzioni.

Il credito d'imposta può essere richiesto da:

soggetti esercenti attività commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e attività di somministrazione di alimenti e bevande, rientranti nella definizione di piccole e medie imprese di cui al decreto del ministro delle Attività produttive del 18 aprile 2005

soggetti esercenti, esclusivamente o prevalentemente, attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa ai sensi della legge 1293/1957 e del relativo regolamento di esecuzione (Dpr 1074/1958).

La Finanziaria 2008 (articolo 1, commi 228 e 233) prevede la concessione per gli anni 2008, 2009 e 2010 di un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza, inclusi i costi sostenuti per la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica.

Per le piccole e medie imprese commerciali, il credito d'imposta spetta in misura pari all'80% delle spese sostenute e, comunque, per un importo non superiore, nel triennio, a 3mila euro.

Per gli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, l'agevolazione spetta, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, in misura pari all'80% delle spese sostenute e, comunque, entro il limite massimo di 1.000 euro.

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (articolo 17 del Dlgs 241/1997).

I decreti del ministero dell'Economia e delle Finanze 6 febbraio 2008, emanati in attuazione delle citate disposizioni, disciplinano le modalità di riconoscimento delle agevolazioni.

Per poter accedere al credito d'imposta, i soggetti interessati devono presentare apposita istanza all'agenzia delle Entrate. L'esame delle istanze avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione; l'Agenzia si impegna a comunicare, telematicamente, ai richiedenti, nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, l'esito positivo o negativo della medesima. L'avvenuto esaurimento dei fondi sarà reso noto con apposito provvedimento che verrà pubblicato sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Le istanze rifiutate per esaurimento delle risorse finanziaria acquisiscono titolo preferenziale per l'attribuzione del credito d'imposta negli anni successivi. In tal caso, non sarà necessario ripresentare le istanze, poiché quest'ultime parteciperanno automaticamente all'assegnazione dei fondi stanziati per il secondo e terzo anno.

Qualora l'ammontare del credito, inerente le spese sostenute nell'anno, superi il limite di 1.000 euro previsto per i rivenditori di generi di monopolio, questi sono tenuti a presentare, per la parte eccedente, un'ulteriore istanza nell'anno successivo, in quanto la richiesta di credito superiore al limite massimo annuale non costituisce titolo preferenziale per l'assegnazione dei fondi disponibili per gli anni successivi.

Il modello IMS

L'Agenzia richiede ai soggetti interessati l'indicazione, all'interno della sezione I del modello, dei dati identificativi delle spese agevolabili. In particolare, va indicata la tipologia di spesa, utilizzando il:

codice 1, per gli interventi riguardanti impianti e attrezzature di sicurezza, inclusa l'installazione di apparecchi di videosorveglianza

codice 2, per gli strumenti di pagamento con moneta elettronica

codice 3, per entrambe le tipologie,

il numero e la data del documento, i dati identificativi del fornitore, l'importo del prezzo d'acquisto del bene o servizio, l'ammontare del credito d'imposta richiesto.

Nella sezione II va indicato il luogo di esercizio dell'attività ove sono stati effettuati gli interventi agevolabili. In particolare, devono essere riportati comune, sigla della provincia, Cap, codice catastale del comune, indirizzo.

Infine, nella sezione III, gli esercenti, esclusivamente o prevalentemente, attività di rivendita di generi di monopolio indicheranno gli estremi identificativi della concessione amministrativa.

Fonte: Agenzia Entrate

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